Art. 1450.
Offerta di modificazione del contratto
Il contraente contro il quale e' domandata la rescissione puo' evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita'.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1450.
Offerta di modificazione del contratto
Il contraente contro il quale e' domandata la rescissione puo' evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita'.
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