Rescissione per lesione e usura oggettiva nel trasferimento immobiliare (Cass. civ. Sez. II n. 6311 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della rescissione per lesione ultra dimidium, il vizio genetico è posto a tutela dell’equilibrio tra le prestazioni, da valutare al momento della stipula secondo tutte le pattuizioni che determinano il prezzo, anche quelle accessorie. L’usura rileva in senso oggettivo: è sufficiente l’usurarietà delle condizioni economiche pattuite, restando irrilevante che l’iniziativa della negoziazione sia stata assunta dalla persona offesa. Lo stato di bisogno può consistere in una difficoltà economica o in una contingente carenza di liquidità, purché incida sulla libera determinazione a contrarre. L’offerta di riconduzione ad equità può limitarsi a richiedere la determinazione del giudice, ma perde tale natura se la domanda viene poi confinata in una precisa quantificazione.

Il Fatto

Con atto di citazione, un imprenditore conveniva davanti al Tribunale di Firenze una società, chiedendo la rescissione per lesione di una cessione immobiliare conclusa nel 2004, o in ipotesi la nullità o l’annullabilità del contratto per contrasto con la legge n. 108/1996, con condanna al risarcimento dei danni.

La società resisteva, eccependo la prescrizione dell’azione e, in subordine, chiedendo la riconduzione ad equità del contratto. Il Tribunale pronunciava la rescissione e condannava genericamente la società al risarcimento, da liquidarsi in separata sede. La Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame, rigettando la domanda risarcitoria e confermando la rescissione. La società ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi; gli eredi della controparte hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto inammissibili i documenti nuovi prodotti con la memoria illustrativa. La sentenza penale di annullamento senza rinvio si è limitata a rilevare la prescrizione del reato di usura; la sentenza civile d’appello, emessa in sede di rinvio, non è passata in cosa giudicata e ha un petitum eterogeneo. È parimenti inammissibile la procura conferita per scrittura privata non autenticata, in violazione dell’art. 83 cod. proc. civ.

Sul primo motivo, la Corte ribadisce che ai fini dell’integrazione del delitto di art. 644 cod. pen. è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite: irrilevante sia la condotta induttiva dell’agente, sia l’iniziativa assunta dalla persona offesa. Sul piano civilistico, per la rescissione non occorre la prova di una specifica attività del contraente avvantaggiato diretta a sollecitare il contratto: basta che emerga, da una valutazione complessiva, che la conoscenza dello stato di bisogno abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. Ne derivano i presupposti per l’applicazione del più lungo termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 1449, primo comma, e 2947, terzo comma, cod. civ.

Sul secondo motivo, la Corte conferma che il vizio genetico tutela l’equilibrio tra le prestazioni, da valutare al momento della stipula secondo tutte le pattuizioni sul prezzo, anche accessorie. La verifica della sproporzione ultra dimidium è indagine di fatto, rimessa al giudice di merito e insindacabile in legittimità ove congruamente motivata. Il trasferimento di un bene di valore largamente superiore al debito estinto integra il vantaggio usurario rilevante.

Sul terzo motivo, la Corte chiarisce che lo stato di bisogno non può prescindere da un nesso di strumentalità con la determinazione a contrarre: le criticità economiche devono costituire il motivo dell’accettazione della sproporzione. Il motivo è però inammissibile, poiché mira a una rivalutazione dei fatti storici.

Sui motivi quarto e quinto, si esclude l’alea quando ciascuna parte abbia potuto valutare il proprio sacrificio e vantaggio; non è aleatorio il contratto commutativo per la sola determinabilità futura del prezzo. Quanto all’art. 1450 cod. civ., l’offerta di riduzione ad equità può rimettersi alla determinazione del giudice, ma tale rimessione cessa quando la domanda sia successivamente confinata in una precisa quantificazione. Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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