Art. 1757.

Art. 1757.

Provvigione nei contratti condizionali o invalidi

Se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e' annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.

Libro IV — Delle obbligazioni