Art. 1936.
Nozione
E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1936.
Nozione
E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
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