Art. 478.
Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Libro II — Delle successioni
Art. 478.
Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
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