Art. 616.

Art. 616.

Testamento a bordo di aeromobile

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

Il testamento e' ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando e' possibile, di due testimoni.

Le attribuzioni delle autorita' marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorita' aeronautiche.

Il testamento e' annotato sul giornale di rotta.

Libro II — Delle successioni