Art. 616 c.c. Testamento a bordo di aeromobile
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta.
Funzione della norma
L’art. 616 c.c. disciplina una figura di testamento speciale limitata al caso in cui l’atto sia formato a bordo di aeromobile durante il viaggio, mediante un modello che rinvia, entro i limiti di compatibilità, alla disciplina del testamento a bordo di nave, con adattamento del soggetto ricevente e delle autorità competenti al contesto aeronautico. La funzione della norma è rendere possibile l’esercizio della libertà testamentaria in una situazione eccezionale nella quale il ricorso alle forme ordinarie può risultare non concretamente praticabile, senza però trasformare questa figura in una forma ordinaria semplificata di testare.
Il rinvio alla disciplina del testamento a bordo di nave
Al testamento fatto a bordo di aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli artt. 611 a 615 c.c.: presupposto del viaggio, forme di redazione, consegna, verbale di consegna e termine di efficacia trovano quindi applicazione anche in questo contesto, salvo gli adattamenti espressamente previsti dalla norma.
Il soggetto ricevente e i testimoni
Il testamento è ricevuto dal comandante dell’aeromobile, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni: la norma prevede quindi un requisito attenuato rispetto al testamento a bordo di nave, ammettendo la presenza di un solo testimone quando le condizioni concrete del volo non consentano di assicurarne due.
Le autorità aeronautiche in luogo di quelle marittime
Le attribuzioni che gli artt. 613 e 614 c.c. assegnano alle autorità marittime spettano, nel contesto aeronautico, alle autorità aeronautiche: la consegna del testamento e la redazione del relativo verbale seguono quindi lo stesso schema previsto per la navigazione marittima, semplicemente affidato a un diverso apparato amministrativo.
L’annotazione sul giornale di rotta
Il testamento è annotato sul giornale di rotta: questa annotazione svolge, nel contesto aeronautico, la stessa funzione di tracciabilità documentale che il giornale di bordo o nautico assolve per il testamento a bordo di nave.
Errori frequenti
- Ritenere sempre necessari due testimoni. La norma ammette la presenza di un solo testimone quando non sia possibile assicurarne due, a differenza del testamento a bordo di nave.
- Applicare senza adattamento le disposizioni sul testamento a bordo di nave. Il rinvio agli artt. 611-615 c.c. opera entro i limiti di compatibilità, con gli adattamenti espressamente previsti per il soggetto ricevente e le autorità competenti.
- Omettere l’annotazione sul giornale di rotta. Tale annotazione è elemento formale della fattispecie, equivalente a quella richiesta per il testamento a bordo di nave.
Cosa fare
Va verificato che il testamento sia stato ricevuto dal comandante dell’aeromobile, con la presenza di almeno un testimone, e di due se concretamente possibile.
Va controllato che la consegna e il verbale relativo siano stati curati dalle autorità aeronautiche competenti, secondo lo schema previsto per le autorità marittime.
Va verificata la presenza dell’annotazione sul giornale di rotta, quale elemento formale della fattispecie.
Va infine applicata la disciplina del termine di efficacia di cui all’art. 615 c.c., individuando il momento dello sbarco del testatore in un luogo dove sia possibile fare testamento nelle forme ordinarie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.