Art. 619 c.c. Nullità

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 606.

Funzione della norma: chiusura del sistema dei testamenti speciali

L’art. 619 c.c. è la norma di chiusura del sistema dei testamenti speciali e disciplina, con taglio selettivo, le conseguenze dei vizi formali degli atti previsti dagli artt. 609, 611, 616 e 617 c.c., cioè, rispettivamente, il testamento in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, il testamento a bordo di nave, il testamento a bordo di aeromobile e il testamento dei militari e assimilati. La sua ratio non è ripetere la disciplina di formazione di ciascuna figura, ma individuare quali difetti incidano in modo radicale sulla validità dell’atto e quali, invece, restino assoggettati al diverso regime degli “altri difetti di forma”.

La tassatività delle cause di nullità

La disciplina è costruita su una tassatività delle cause di nullità assoluta: il testamento speciale è nullo quando manca la redazione per iscritto della dichiarazione del testatore, quando manca la sottoscrizione del testatore, salvo il caso in cui egli non abbia potuto sottoscrivere e sia stata indicata la causa dell’impedimento, e quando manca la sottoscrizione della persona autorizzata a ricevere il testamento.

Il rinvio al regime generale per gli altri difetti di forma

Per ogni altro difetto di forma opera invece il rinvio al regime dell’art. 606, comma 2, c.c.: si tratta quindi di vizi che comportano annullabilità, su istanza di chiunque vi abbia interesse, e non nullità assoluta, in coerenza con il sistema selettivo già adottato per le forme ordinarie.

Errori frequenti

  • Ritenere che qualunque difetto di forma nei testamenti speciali comporti nullità assoluta. Solo la mancanza della redazione per iscritto o delle sottoscrizioni tassativamente indicate produce nullità; gli altri difetti di forma comportano annullabilità secondo il rinvio all’art. 606, comma 2, c.c.
  • Considerare nullo il testamento per mancata sottoscrizione del testatore anche quando l’impedimento e la relativa causa siano stati correttamente indicati. In tal caso la mancanza di sottoscrizione non produce nullità, essendo sostituita dalla dichiarazione dell’impedimento.

Cosa fare

Va verificato, in presenza di un vizio del testamento speciale, se esso rientri tra le cause tassative di nullità (mancata redazione scritta, mancata sottoscrizione del testatore senza indicazione della causa impeditiva, mancata sottoscrizione della persona autorizzata a ricevere l’atto) o tra gli altri difetti di forma soggetti al regime dell’art. 606, comma 2, c.c.

Va controllato, in caso di mancata sottoscrizione del testatore, se sia stata correttamente indicata la causa dell’impedimento, elemento che esclude la nullità.

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