Art. 1056.
Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita' delle leggi in materia.
Libro III — Della proprietà
Art. 1056.
Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita' delle leggi in materia.
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