Autorizzazione unica eolica e silenzio assenso senza previa disponibilità delle aree (Cons. Stato n. 10347 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, per gli impianti da fonti rinnovabili diversi dalle biomasse e dal fotovoltaico, non richiede per il rilascio la previa disponibilità delle aree necessarie a realizzare l’impianto. Tale disponibilità è sostituita dalla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. La disponibilità non è richiesta nemmeno per le aree di transito delle condotte elettriche di collegamento, potendo il relativo titolo — concessione su area demaniale o servitù di elettrodotto su area privata — essere conseguito in un momento successivo. Il silenzio assenso può operare anche in mancanza dei presupposti che avrebbero sorretto l’accoglimento della domanda, purché la domanda stessa sia esistente, con la conseguenza che l’atto tacito illegittimo resta assoggettato ai poteri di autotutela.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un parco eolico ubicato in tre Comuni della Sardegna, oggi composto da cinquantuno aerogeneratori per una potenza complessiva di 43,35 MW. Chiedeva alla Regione il repowering dell’impianto, con riduzione a ventisette macchine ma potenza elevata a 121,5 MW, allegando il decreto di VIA nazionale positivo e i piani particellari di esproprio, e richiedendo contestualmente la dichiarazione di pubblica utilità con il vincolo preordinato all’esproprio.

Dopo alterne vicende contenziose sulla validità del decreto di VIA, ripristinata dal giudice di appello, la società chiedeva il riavvio della procedura e sosteneva la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022 entro sessanta giorni. La Regione, con provvedimento del 27 settembre 2024, negava la formazione del titolo tacito e sospendeva il procedimento, assumendo la mancanza della disponibilità delle aree, anche demaniali. Il TAR Sardegna accoglieva il ricorso; la Regione appellava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per violazione del divieto di nova in appello: l’amministrazione può proporre in grado di appello qualunque eccezione non avanzata in primo grado e le argomentazioni difensive utili a dimostrare la legittimità dell’atto annullato, secondo il principio affermato dalla Sez. III n. 4336 del 2025 e dalla Sez. IV n. 1768 del 2015. Né opera il divieto di integrazione postuma della motivazione, poiché esso è violato solo quando si adducano argomenti non desumibili nemmeno implicitamente dall’atto, mentre qui la motivazione faceva generico riferimento alla mancanza delle “aree necessarie” (in senso conforme Sez. IV n. 651 del 2016).

Nel merito, la Sezione condivide la lettura del comma 4 bis dell’art. 12 d. lgs. n. 387/2003. La norma distingue due regimi: per biomasse e fotovoltaico il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo prima dell’autorizzazione; per gli “impianti diversi”, tra cui quello eolico, la disponibilità delle aree è sostituita dalla possibilità di chiedere la pubblica utilità e il vincolo espropriativo. La richiesta di espropriare un bene già acquisito sarebbe logicamente incompatibile con la previa disponibilità.

Quanto alle aree demaniali, la tesi regionale non regge. Le aree necessarie all’impianto sono concettualmente distinte da quelle di transito delle condotte di collegamento alla rete, elementi accessori. Diverso è anche il titolo: per l’impianto occorre l’esproprio, per le condotte basta la concessione di passaggio su area demaniale o la servitù di elettrodotto ai sensi degli artt. 1056 e ss. cod. civ. su area privata. Pretendere una verifica anticipata della disponibilità sarebbe illogico, imponendo un onere maggiore per le aree accessorie di quello richiesto per le aree principali.

Il Collegio aggiunge una ragione ulteriore: secondo la giurisprudenza della Sezione (n. 4132 del 2023), il silenzio assenso opera anche in assenza dei presupposti dell’accoglimento, purché la domanda sia esistente, dando vita a un atto tacito eventualmente illegittimo, aggredibile in autotutela.

Il secondo motivo, fondato sulla moratoria regionale, è dichiarato improcedibile, essendo la legge regionale stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte cost. n. 28/2025, pubblicata il 12 marzo 2025. L’appello è respinto e il titolo rilasciato con riserva si consolida. Spese liquidate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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