Art. 492.
Dichiarazione di apertura del dibattimento
1. Compiute le attivita' indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.
2. L'ausiliario che assiste il giudice da' lettura dell'imputazione.
Art. 492.
Dichiarazione di apertura del dibattimento
1. Compiute le attivita' indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.
2. L'ausiliario che assiste il giudice da' lettura dell'imputazione.
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