Valutazione unitaria degli indizi e lista testimoniale nel rinvio dibattimentale (Cass. pen. Sez. I n. 31493 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova indiziaria, il difetto di motivazione non può essere ravvisato attraverso una critica frammentaria e parcellizzata dei singoli elementi, costituendo la sentenza un tutto coerente e organico; il giudice di merito deve procedere a una valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio, al fine di accertare se la fisiologica ambiguità di ciascun indizio, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria idonea a fondare l’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. In tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell’ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi, è consentito il deposito di nuova lista, poiché in tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non esclusi da specifiche disposizioni normative, con la conseguenza che il termine finale va computato con riferimento alla prima udienza di trattazione e non a quelle eventualmente precedenti. La sequenza trifasica di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia — credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca, verifica esterna dei riscontri — non deve svilupparsi lungo linee rigidamente separate, trattandosi di giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile.
Il Fatto
La Corte d’assise d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione della Corte di assise di Agrigento, aveva confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente per un duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, per i connessi reati in materia di armi, per furto aggravato, incendio del mezzo utilizzato, porto illegale di arma, nonché per cessione continuata di stupefacenti ed estorsione finalizzata al recupero dei crediti. Unificati i reati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., la pena era stata rideterminata in ventidue anni e sette mesi di reclusione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, affidati a vizi di motivazione e a violazioni di legge in punto di prova indiziaria, ammissibilità della lista testimoniale, porto d’arma, cessione di stupefacenti ed estorsione, oltre che di configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione in rito relativa al preteso deposito tardivo della lista testimoniale del pubblico ministero. Muovendo dal principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità — richiamato nelle pronunce Sez. II n. 6024 del 2016 e Sez. V n. 10425 del 2015 — la Corte ha ribadito che il termine per la presentazione della lista va riferito alla prima udienza di trattazione e non a quelle eventualmente precedenti, individuandosi nell’apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 492 cod. proc. pen. il momento in cui si esaurisce la fase degli atti introduttivi. Nel caso concreto, l’udienza del 26 ottobre 2021 era stata rinviata al 9 novembre 2021 senza che fosse dichiarato aperto il dibattimento, né risultava alcun provvedimento di ammissione delle parti civili, essendosi queste limitate al deposito degli atti di costituzione ai sensi degli artt. 78 e ss. cod. proc. pen. La lista depositata il 19 ottobre 2021 è stata, pertanto, ritenuta tempestiva.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha respinto la tesi difensiva secondo cui la sentenza di appello sarebbe affetta da vizi di motivazione nella ricostruzione del compendio indiziario. Richiamando il principio secondo cui il difetto di motivazione non può essere ravvisato in conformità a una critica frammentaria dei singoli punti (Sez. I n. 20030 del 2024), la Corte ha osservato che il ragionamento dei giudici di merito si è attenuto allo standard di valutazione globale degli indizi, superando la parzialità di ciascun elemento e giungendo all’affermazione di responsabilità nel rispetto dello standard probatorio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Il quadro indiziario — ricostruito attraverso la presenza dell’imputato nel parcheggio poco prima dell’agguato, le conversazioni captate, la coincidenza dell’abbigliamento con quello di uno degli aggressori e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia — è stato giudicato grave, preciso e concordante.
In ordine alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la Corte ha ribadito che la sequenza trifasica non deve svilupparsi secondo passaggi rigidamente separati, poiché credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità oggettiva del racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. Il Collegio ha richiamato in proposito le pronunce Sezioni Unite n. 20804 del 2012 e Sezioni Unite n. 1653 del 1992, sottolineando che ogni operazione ermeneutica tendente a frazionare i passaggi valutativi risulta inammissibile.
Sul terzo motivo, relativo al porto dell’arma, la Corte ha confermato il costante orientamento secondo cui l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità ove logicamente motivata (Sezioni Unite n. 22471 del 2015). Analogamente è stato dichiarato inammissibile il quarto motivo, non confrontandosi con la motivazione dei giudici di merito che avevano già vagliato e superato le questioni riproposte identicamente in cassazione.
Da ultimo, in tema di aggravante del metodo mafioso, la Corte ha confermato che essa è configurabile quando le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare nei consociati la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, richiamando Sez. I n. 37621 del 2023 e Sez. I n. 38770 del 2022. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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