Mutamento del collegio e rinnovazione della prova dichiarativa (Cass. pen. Sez. F n. 35587 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. La disposizione di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. non impone, a pena di nullità assoluta, la rinnovazione formale di tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i provvedimenti in precedenza emessi dal collegio diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. La garanzia dell’immutabilità del giudice attribuisce alla parte il diritto di esercitare nuovamente le facoltà previste da tali disposizioni, non quello di ottenere l’inutile reiterazione di attività già svolte. L’ammissione della prova, compresa la reiterazione dell’esame già eseguito, può essere disposta solo su richiesta formulata ai sensi dell’art. 493 cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 gennaio 2026, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale cittadino del 18 aprile 2024, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di accesso abusivo a sistema informatico contestato al capo 2 e ha confermato la condanna per il reato associativo di cui al capo 1, riducendo la pena.
L’imputato era stato condannato in primo grado per essersi associato con altri al fine di commettere più reati di accesso abusivo al sistema informatico, mediante l’inserimento di dati anagrafici non veritieri per l’emissione di titoli di accesso a incontri di calcio intestati a soggetti ignari o inesistenti. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge sul mutamento del collegio giudicante, sulla mancata estinzione del reato associativo per prescrizione, sulla ritenuta responsabilità, sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41736 del 30/05/2019, secondo cui il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti non è necessario per gli esami testimoniali non ripetuti. La disciplina dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. non comporta, a pena di nullità assoluta, la rinnovazione formale di tutte le attività, perché i provvedimenti già emessi dal collegio diversamente composto conservano efficacia se non modificati o revocati. Il diritto della parte consiste nel poter nuovamente esercitare le facoltà previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., non nel vedere reiterate attività già svolte. In assenza di una richiesta specifica di rinnovazione dell’esame dibattimentale, nessuna inutilizzabilità colpisce la testimonianza. Il collegio esclude altresì l’applicabilità dell’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen., riferito alle prove assunte dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Anche ammesso che la permanenza del reato sia cessata al 4 novembre 2016, il reato non è estinto per prescrizione, in ragione delle sospensioni intervenute nel processo. Al termine del 4 novembre 2016 si aggiungono, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., anni otto e mesi nove per il riconoscimento della qualifica di organizzatore, giungendo al 4 agosto 2025; a tale data si sommano i giorni di sospensione dei termini, per un totale di 419 giorni, con data finale individuata nel 27 settembre 2026, non ancora maturata.
Il terzo motivo è in fatto e rivalutativo. La censura si risolve in una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione integri il vizio di legittimità, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997. L’organizzazione criminale non coincideva con il gruppo degli ultras; la circostanza che l’associazione illecita nasca tra soggetti appartenenti a un’organizzazione lecita, quale un club di tifosi, non fa venir meno l’illiceità delle condotte e dell’associazione. La responsabilità del ricorrente e il ruolo di promotore risultano dalle intercettazioni.
Il quarto motivo è generico. La Corte richiama il principio per cui, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni difensive, secondo la Sez. III n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022. La sentenza ha valorizzato il precedente penale e il ruolo assunto nell’associazione. Il quinto motivo, sul trattamento sanzionatorio, è anch’esso generico: la pena è stata fissata in misura prossima al minimo edittale e la mancata ulteriore riduzione è giustificata dalle considerazioni sul diniego delle attenuanti. Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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