Codice etico aziendale non è fonte normativa sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16777 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni del codice etico aziendale non costituiscono fonte normativa rilevante ai fini dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., con la conseguenza che la loro asserita violazione non è sindacabile in sede di legittimità. In tema di licenziamento per giusta causa, la verifica dell’esistenza e della gravità del fatto contestato appartiene al giudice di merito, che accerta l’eventuale insussistenza del fatto alla stregua del contesto e delle prove, con applicazione della tutela reintegratoria c.d. attenuata. Non è censurabile in Cassazione la dedotta violazione dell’art. 1362 cod. civ. quando il ricorrente non specifichi in che modo il criterio interpretativo sia stato disatteso. Il ricorso che, nonostante i richiami normativi, miri a una rivisitazione del merito è inammissibile.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva licenziato per giusta causa il lavoratore a seguito di una frase rivolta a una collega. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il rapporto e condannato il datore al pagamento di ventidue mensilità retributive. La Corte d’Appello di Venezia, in riforma, ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 4, statuto dei lavoratori, con indennità risarcitoria di dodici mensilità e versamento dei contributi.

La corte territoriale ha ritenuto la frase inappropriata, ma non qualificabile come molestia sessuale. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, resistiti dal lavoratore con controricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e sono dichiarati inammissibili. Preliminarmente la Corte rileva la non sindacabilità delle asserite violazioni del codice etico: la sua natura giuridica non è quella di fonte normativa rilevante ai fini dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1362 cod. civ., la ricorrente non specifica in che modo il criterio interpretativo invocato sarebbe stato disatteso dalla corte territoriale. La censura resta pertanto generica.

La Corte sottolinea poi come il ricorso, ad onta dei richiami normativi, in realtà miri a una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. La vicenda è stata correttamente esaminata dalla corte territoriale tenendo conto del contesto, delle dichiarazioni della stessa presunta persona offesa e di tutte le altre prove addotte dalle parti, nel pieno rispetto degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Corretta è dunque l’applicazione della tutela reintegratoria c.d. attenuata, prevista in caso di accertata insussistenza del fatto contestato. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori. Dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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