Spese di lite e soccombenza valutata sull’esito globale del processo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16778 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice liquida le spese processuali secondo il criterio della soccombenza riferita all’esito globale del processo, e non ai singoli gradi di giudizio e al loro risultato. Ne consegue che la parte risultata vittoriosa in appello può essere comunque considerata soccombente in primo grado, giacché rileva l’esito finale della lite e non il diverso esito di ciascuna fase. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di spese da ripartire o da compensare, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, non essendo imposta un’esatta proporzionalità tra domanda accolta e misura delle spese. La decisione sulle spese è pertanto censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali, non per il diverso apprezzamento dell’esito della lite.

Il Fatto

La controversia insorge tra un datore di lavoro e una lavoratrice in relazione a crediti retributivi. In primo grado il tribunale accoglie solo in parte la domanda, riconoscendo alla lavoratrice una somma inferiore a quella richiesta. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, nega l’indennità di alloggio e condanna il datore di lavoro al pagamento della differenza, oltre accessori, compensando per un terzo le spese del secondo grado e ponendo a carico del datore i residui due terzi.

Il datore di lavoro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, censurando esclusivamente la statuizione sulle spese. La lavoratrice resta intimata e non svolge attività difensiva. Depositata la proposta di definizione agevolata, il ricorrente presenta istanza di decisione e viene fissata l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso deduce violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendo che la corte territoriale avrebbe trascurato la posizione processuale del datore di lavoro, appellato e vittorioso sul proprio appello incidentale. La Corte dichiara il motivo manifestamente infondato.

Il percorso argomentativo muove da un dato processuale essenziale: il datore di lavoro, pur vittorioso in appello, è soccombente in primo grado. Da ciò deriva che la valutazione dell’esito complessivo della lite, operata dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. Viene richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte (Cass. S.U. n. 32906/2022), secondo cui il giudice deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi e al loro singolo risultato.

Da tale principio discende che il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase, ma in relazione all’esito finale della lite, potendo legittimamente pervenire anche a un provvedimento di compensazione totale o parziale. La Corte ribadisce inoltre, richiamando Cass. n. 30592/2017, che le proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di spese ripartite o compensate ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo obbligatoria un’esatta proporzionalità tra domanda complessivamente accolta e misura delle spese.

Non è dovuta pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Poiché si confermano le considerazioni già espresse nella proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte emette la condanna ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende, per l’importo di euro 1.500,00. Il ricorso è rigettato e si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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