Omesso esame della domanda amministrativa di ricongiunzione contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13137 del 17.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che fondi il rigetto della pretesa sulla mancata presentazione della domanda amministrativa di ricongiunzione contributiva, quando tale domanda risulti allegata agli atti e versata nel fascicolo di entrambi i gradi di merito. La circostanza storica pretermessa costituisce il presupposto logico della qualificazione giuridica dei fatti e della decisione, sicché il suo mancato esame inficia la motivazione. Il vizio non attiene alla valutazione delle risultanze, ma alla loro stessa percezione. Accertata l’omissione, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito competente, in diversa composizione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’Istituto previdenziale davanti al giudice del lavoro chiedendo il ricalcolo della pensione con computo dei contributi accreditati per il servizio militare, la leva obbligatoria e il periodo di ferma volontaria. Nel corso del giudizio l’Istituto annullava in autotutela il provvedimento di rigetto e ricalcolava la pensione, escludendo però il periodo di leva volontaria. Il Tribunale dichiarava la cessata materia del contendere ed estingueva il giudizio, regolando le spese.
Proposto appello dal lavoratore, la Corte d’Appello di Bologna accoglieva solo in parte l’impugnazione, riconoscendo che la materia del contendere non era cessata del tutto, ma rigettando nel merito la domanda di ricongiunzione quanto al periodo controverso. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il motivo logicamente preliminare, incentrato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata muove dal falso presupposto della mancata presentazione della domanda amministrativa, mentre questa risulta prodotta in atti.
Il Collegio riporta il passaggio decisivo della pronuncia d’appello, che individua la disciplina applicabile nella ricongiunzione ex lege n. 29/1979 e afferma che la relativa domanda amministrativa, presupposto di ammissibilità di quella giudiziale, non risulta presentata all’ente accentrante. Da tale rilievo la Corte territoriale fa discendere il rigetto nel merito della pretesa.
La Suprema Corte rileva che l’elemento decisivo individuato dal giudice d’appello per procedere alla qualificazione giuridica dei fatti e alla decisione della controversia è proprio l’assenza della domanda amministrativa. Ma la domanda risulta allegata al ricorso di primo grado e, di seguito, anche al fascicolo dell’appellante in secondo grado, come da riferimenti contenuti nel ricorso per cassazione.
Ne deriva che la sentenza è incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto, inteso quale circostanza storica di decisivo rilievo per l’esito del giudizio. La motivazione non ha considerato né valutato il documento ritualmente acquisito. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri due.
La causa è quindi rinviata alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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