Art. 133-ter.

Art. 133-ter.

(Pagamento rateale della multa o dell'ammenda).

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili ((da sei a sessanta)). Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. ((Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.))

In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.

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