Rateizzazione della pena pecuniaria nel patteggiamento: ricorso ammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 40245 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rateizzazione della pena pecuniaria, di cui all’art. 133 ter cod. pen., costituisce oggetto della discrezionalità del giudice ed è sottratta all’accordo delle parti in sede di applicazione della pena su richiesta. Ove in tale sede sia presentata richiesta di rateizzazione, il giudice deve procedere alla sua valutazione. La relativa omissione non integra un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e non rientra nell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che riguarda il solo accordo sanzionatorio in senso stretto. Il ricorso per cassazione è pertanto ammissibile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza del 19.3.2025 il Tribunale di Trapani applicava la pena di 800 euro di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 30, legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 133 ter cod. pen. e il vizio di correlazione tra richiesta e sentenza: il giudice, nell’applicare la pena pecuniaria concordata, non si era pronunciato sull’istanza di rateizzazione contenuta nella richiesta. La questione centrale concerneva l’ammissibilità del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento per un profilo estraneo all’accordo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ribadito il principio secondo cui la rateizzazione della pena pecuniaria è oggetto della discrezionalità del giudice e resta sottratta all’accordo delle parti; qualora sia proposta richiesta di rateizzazione, il giudice deve comunque procedere alla sua valutazione.
Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., richiamato dal ricorrente. Dal verbale dell’udienza emergeva che la definizione aveva coinvolto soltanto la misura della pena, senza subordinare l’accordo alla rateizzazione, pur richiesta. La richiesta non contribuiva quindi a formare l’oggetto del negozio sanzionatorio, restando estranea all’accordo.
La previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. è stata letta come riferita esclusivamente all’accordo in senso stretto, al suo contenuto e ai suoi caratteri. Le richieste rivolte al giudice nella medesima sede definitoria, ma senza coinvolgere il negozio processuale, non rientrano in tale limitazione: per esse il ricorso è consentito secondo i parametri dell’art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ha fondato la conclusione sull’evoluzione giurisprudenziale successiva alla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto il comma 2-bis. Le Sezioni Unite n. 21369 del 26.9.2019 hanno valorizzato la ratio legis deflattiva riferita al solo modulo consensuale, escludendo interferenze con statuizioni non negoziabili. Nella stessa linea si collocano Sez. 5 n. 38771 del 17.6.2014, Sez. 5 n. 19400 del 24.3.2021, Sez. 2 n. 45880 del 30.10.2024, Sez. 3 n. 30621 dell’8.6.2022, Sez. 3 n. 22628 del 18.4.2025 e le Sezioni Unite n. 21368 del 26.9.2019.
Il Tribunale di Trapani non si era pronunciato sulla richiesta di rateizzazione, oggetto estraneo all’accordo. La sentenza è stata dunque annullata con rinvio, limitatamente a tale omessa valutazione, per nuovo giudizio sul punto davanti al Tribunale di Trapani in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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