Art. 601-1.
(( (Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitu' o di tratta).)).
((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 e' punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.))