Tratta di persone e vulnerabilità tra qualificazione e interesse al ricorso (Cass. pen. Sez. 1 n. 19036 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tratta di persone, la condizione di vulnerabilità della vittima, richiesta dall’art. 601 cod. pen., coincide con la “posizione di vulnerabilità” di cui alla direttiva 2012/29/UE e va intesa come qualsiasi situazione di debolezza o mancanza materiale o morale idonea a condizionare la volontà, non identificabile con lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., ma correlata alla nozione di “stato di bisogno” di cui all’art. 644, comma 5, n. 3, cod. pen. Il consenso al trasferimento prestato dalla vittima, anche con il coinvolgimento dei familiari, non esclude la sussistenza della condizione di vulnerabilità. La fattispecie di tratta è a dolo generico per la condotta di reclutamento e a dolo specifico per il fine di sfruttamento. L’ignoranza dell’età della persona offesa nei reati di prostituzione minorile è irrilevante, salvo che risulti inevitabile. Per contestare in sede di legittimità la quantificazione della pena, non è sufficiente dedurre la violazione di legge per omessa motivazione, ma occorre specificare l’interesse che sorregge il motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 10/12/2024, la Corte d’assise d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva le pene inflitte a tre imputati, confermando la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 601 e 602-ter cod. pen. A costoro era contestato di aver reclutato e ospitato tre giovani donne, due delle quali minorenni, per costringerle a prestazioni sessuali, approfittando della loro condizione di vulnerabilità e necessità, assoggettandole a un rito propiziatorio e costringendole a prostituirsi per ripagare il debito contratto per il viaggio in Italia. Uno degli imputati era stato altresì condannato per i reati di cui all’art. 3, comma 1, n. 8, legge n. 75/1958 e all’art. 600-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., per avere ospitato le giovani favorendone l’attività di meretricio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendoli meramente reiterativi delle doglianze già disattese dai giudici di merito. In particolare, ha evidenziato come le censure volte a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio siano inammissibili, poiché il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Ha inoltre valorizzato il principio della doppia conforme, in base al quale le censure vanno esaminate alla luce di un medesimo iter argomentativo espresso dalle sentenze di merito.

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, la Corte ha richiamato il principio per cui il delitto di tratta di persone si configura anche quando una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla in condizioni analoghe alla schiavitù. La situazione di necessità richiesta dall’art. 601 cod. pen. coincide con la “posizione di vulnerabilità” di derivazione eurounitaria e non è identificabile nello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., ma va correlata allo “stato di bisogno” di cui alla disciplina sull’usura. La Corte ha aggiunto che tale condizione non è esclusa dal consenso al trasferimento prestato con il coinvolgimento dei familiari, in quanto l’accettazione di condizioni proposte con inganno, nella prospettiva di un futuro lavorativo, non vale a escludere la vulnerabilità delle vittime.

In relazione all’aggravante della minore età, la Corte ha ribadito che l’ignoranza dell’età della persona offesa è irrilevante, salvo che risulti inevitabile. Ha precisato che la scusante di cui all’art. 602-quater cod. pen. è configurabile solo se l’agente, avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne. Non sono sufficienti elementi quali i tratti fisici di sviluppo o rassicurazioni verbali provenienti dal minore o da terzi.

Da ultimo, la Corte ha esaminato i motivi concernenti l’aumento di pena a titolo di continuazione, affermando che per contestare in sede di legittimità la quantificazione della pena non è sufficiente far rilevare l’omessa motivazione, ma occorre specificare l’interesse che sorregge il motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. Tale interesse può consistere, ad esempio, nella diversità del trattamento penitenziario o nella preclusione a rientrare in un beneficio, ma deve pur sempre essere allegato per evitare che la deduzione si risolva in un’inammissibile mera enunciazione della violazione di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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