Inammissibile il ricorso sulla collaborazione impossibile se chiede una rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 33850 del 17.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che nega l’accertamento incidentale della collaborazione impossibile o inesigibile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022, è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente dedotte come violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si risolvono in una contestazione della valutazione degli elementi acquisiti. La verifica dell’esigibilità della collaborazione e della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il controllo di legittimità si arresta alla congruità e alla coerenza logica della motivazione, restando estranea al giudizio la richiesta di una nuova disamina del compendio probatorio.

Il Fatto

Una detenuta, condannata a nove anni e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 601 cod. pen. e 12, commi 3-bis e 3-ter, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, presentava al Tribunale di sorveglianza di Venezia domanda di accertamento incidentale della collaborazione impossibile o inesigibile, invocando il regime dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022.

Il Tribunale disattendeva l’istanza con ordinanza dell’11 febbraio 2026. L’interessata proponeva allora ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022, 58-ter ord. pen. e 2 Cost., oltre a carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla qualificazione delle censure. Le doglianze sono interamente versate in fatto e reclamano una rivisitazione degli elementi emersi: operazione estranea al giudizio di legittimità.

Il Collegio riconosce all’ordinanza impugnata un apparato motivazionale congruo, lineare e privo di contraddittorietà. Il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato la lettura della sentenza di condanna, dalla quale emerge la presenza di ulteriori complici non identificati, partecipi della tratta di persone che la condannata introduceva in territorio italiano e costringeva a prestazioni sessuali, occupandosi anche del trasferimento di denaro all’estero.

Questo caposaldo della decisione non risulta scalfito dalle osservazioni difensive, giudicate reiterative e generiche. La pretesa che la ricorrente non fosse tenuta a fornire informazioni su figure marginali o non identificate resta dunque confinata sul piano fattuale.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo ipotesi di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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