Art. 742-bis.

Art. 742-bis.

Ambito di applicazione degli articoli precedenti

((Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.))

LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO II — Dei › CAPO VI — Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio