Art. 742.
Revocabilità dei provvedimenti
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO II — Dei › CAPO VI — Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio