Decreto ex art. 1105, comma 4, c.c. non ricorribile per cassazione, salvo la statuizione sulle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 13894 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria nomina, ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c., un amministratore della cosa comune per supplire all’inerzia dei partecipanti alla comunione è atto di giurisdizione volontaria, privo di carattere decisorio e definitivo, revocabile e reclamabile a norma degli artt. 739, 742 e 742-bis c.p.c. Il decreto reso in sede di reclamo ha identica natura e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., nemmeno per dedurre vizi in iudicando o in procedendo. L’impugnabilità per cassazione residua solo ove il provvedimento, travalicando i limiti della volontaria giurisdizione, abbia risolto una controversia su diritti soggettivi. Il giudizio ex art. 1105, comma 4, c.c. è inoltre sottratto all’applicazione delle regole sulle spese processuali di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.; la statuizione che condanni una parte al rimborso delle spese è impugnabile per cassazione, concernendo posizioni giuridiche di credito e debito autonome rispetto al rapporto amministrato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, decidendo sul reclamo, aveva confermato il decreto del Tribunale di Asti che nominava un amministratore giudiziario della comunione ereditaria immobiliare, ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c. Il giudice del reclamo aveva inoltre condannato uno dei comproprietari a rifondere all’altro le spese processuali del giudizio.
Avverso tale decreto il comproprietario soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi: la premessa sulla ricorribilità del provvedimento; la violazione degli artt. 832, 1105, 1106 e 1108 c.c. in relazione a beni e poteri oggetto dell’amministrazione; l’insussistenza delle condizioni per l’intervento giudiziale; i poteri conferiti all’amministratore; la condanna alle spese di lite. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. e ha chiesto la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi attinenti alla violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1105, 1106 e 1108 c.c., nonché alla sussistenza delle condizioni e al rispetto dei limiti della nomina dell’amministratore. Il decreto di nomina è atto di giurisdizione volontaria, non decisorio né definitivo; il decreto reso in sede di reclamo ha la stessa natura e non è impugnabile per cassazione. I vizi denunciati, anche processuali, condividono la natura dell’atto a cui il procedimento è preordinato e non possono fondare il ricorso.
La Corte ha precisato che l’impugnabilità ex art. 111, comma 7, Cost. residua solo se il provvedimento, travalicando i limiti, abbia deciso una controversia su diritti soggettivi. La nomina dell’amministratore resta invece inserita in un procedimento camerale plurilaterale, privo di efficacia decisoria, e può essere revocata o modificata, ai sensi dell’art. 742 c.p.c., dalla stessa corte d’appello. Nel caso di specie, la paralisi gestionale degli immobili comuni rendeva legittimo il ricorso al giudice in sede di volontaria giurisdizione.
Tuttavia, la natura del procedimento comporta l’inapplicabilità degli artt. 91 e ss. c.p.c. in materia di spese, che presuppongono l’identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente all’esito di un conflitto contenzioso. La condanna al rimborso delle spese disposta nel giudizio ex art. 1105, comma 4, c.c. concerne posizioni giuridiche soggettive di debito e credito autonome, sicché la relativa statuizione è ammissibile e fondato oggetto di ricorso per cassazione.
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della censura sulle spese, cassando il decreto impugnato solo in tale parte e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. Ha escluso la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., stante l’accoglimento parziale del ricorso, e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 832 c.c. – Contenuto del diritto
- Art. 1105 c.c. – Amministrazione
- Art. 1106 c.c. – Regolamento della comunione e nomina di amministratore
- Art. 1108 c.c. – Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito
- Art. 739 c.p.c. – Reclami delle parti
- Art. 742 c.p.c. – Revocabilità dei provvedimenti
- Art. 742-bis c.p.c. – Ambito di applicazione degli articoli precedenti