Art. 304.
Effetti dell'interruzione
In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.
CAPO VII — Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo › Sezione II — Dell'interruzione del processo
Art. 304.
Effetti dell'interruzione
In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.
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