Fallimento in corso di causa e nullità della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 8392 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’apertura del fallimento di una parte nel corso del giudizio determina l’interruzione automatica del processo, ai sensi dell’art. 43, comma 3, legge fall. In assenza della dichiarazione giudiziale di interruzione, di natura meramente dichiarativa, il processo prosegue irritualmente e tutti gli atti successivi all’evento interruttivo, compresa la sentenza d’appello, sono affetti da nullità ai sensi degli artt. 298 e 304 cod. proc. civ. Si tratta di nullità relativa, soggetta alla disciplina dell’art. 157 cod. proc. civ., non rilevabile d’ufficio ed eccepibile soltanto dalla parte colpita dall’evento interruttivo, anche per la prima volta in sede di legittimità a norma dell’art. 372 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava davanti alla C.t.p. di Roma un avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2004, l’Amministrazione finanziaria aveva accertato un maggior imponibile ai fini Ires e Irap. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società in bonis; la C.t.r. del Lazio, in contumacia della contribuente, accoglieva invece l’appello dell’Ufficio e riconosceva la legittimità e la tempestività dell’accertamento.
Nelle more del giudizio di appello, dopo l’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e la sua esecuzione presso il difensore di primo grado, veniva dichiarato il fallimento della società. Il processo proseguiva comunque nella contumacia della parte e si concludeva con la sentenza impugnata. La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della notifica dell’appello e la mancata interruzione del processo per effetto dell’apertura del fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il terzo motivo, che investe la mancata interruzione del processo per l’intervenuto fallimento, rispetto ai primi due che contestano la regolarità della notificazione dell’atto di appello. La scelta è obbligata: il vizio della rinnovazione della notifica, in quanto eseguita oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza e nei confronti del difensore anziché della parte personalmente, integrerebbe al più un’ipotesi di nullità della notifica e non di inesistenza, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14916 del 20.07.2016. Ne deriva che la C.t.r., in presenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento, non avrebbe comunque potuto provvedere su quel profilo.
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. In caso di apertura del fallimento, l’art. 43, comma 3, legge fall. stabilisce l’interruzione automatica del processo. Il termine per la riassunzione o la prosecuzione, volto a evitare gli effetti estintivi dell’art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione è portata a conoscenza di ciascuna parte. Se non già nota per la pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., essa va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunicata dall’ufficio giudiziario, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 12154 del 07.05.2021.
Nel caso concreto manca del tutto la dichiarazione giudiziale di interruzione. Poiché tale dichiarazione ha natura meramente dichiarativa, da essa sarebbe decorso il termine per la riassunzione o la prosecuzione; in sua assenza, il processo è proseguito irritualmente, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi all’evento interruttivo, compresa la sentenza di secondo grado, ai sensi degli artt. 298 e 304 cod. proc. civ. La Corte qualifica espressamente questa nullità come relativa, soggetta alla disciplina dell’art. 157 cod. proc. civ., non rilevabile d’ufficio ed eccepibile soltanto dalla parte colpita dall’evento interruttivo, secondo le Sezioni Unite n. 12154 del 2021.
La curatela ha quindi correttamente dedotto e provato la nullità per la prima volta nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. La Corte richiama inoltre l’onere, in capo a chi deduce la nullità della sentenza per un vizio lesivo del diritto di difesa, di indicare il concreto pregiudizio derivato: l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira a eliminare il pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento è necessario solo se nel giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole (Cass. n. 19759 del 09.08.2017). Nel caso di specie la lesione del diritto di difesa è implicita, essendo stata la curatela privata di ogni attività difensiva in appello e avendo eccepito nei primi due motivi il vizio di notificazione del ricorso originario.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo, secondo il principio di Cass. n. 790 del 15.01.2018. Al giudice di rinvio è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.