Art. 481.

Art. 481.

Cessazione dell'efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO I — DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO