Azione esecutiva del lavoratore e insindacabilità dell’accertamento in fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17155 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito è inammissibile. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale della motivazione richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che si atteggia a requisito di validità del provvedimento. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può dedursi per la mera erronea valutazione delle prove, ma solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali. La verifica della legittimità dell’azione esecutiva del creditore e dell’eventuale abuso del processo costituisce accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La società datrice di lavoro e i suoi amministratori convenivano in giudizio il lavoratore per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito per effetto dell’azione esecutiva che questi aveva intrapreso per il soddisfacimento del credito risarcitorio già accertato con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 1, comma 49, legge n. 92/2012. Con quella ordinanza era stata ritenuta illegittima la revoca per giusta causa e la società era stata condannata a corrispondere al lavoratore l’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello incidentale del lavoratore, escludendo la sua responsabilità per la perdita del computer aziendale e respingendo le domande risarcitorie della società e degli amministratori.

Avverso tale sentenza la società e gli amministratori proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dal lavoratore con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 481 e 482 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché dell’art. 96 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per non avere la Corte territoriale esaminato la questione dell’obbligo del creditore di astenersi da un’azione esecutiva divenuta arbitraria dopo l’estinzione del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la questione prospettata come violazione di legge si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto del comportamento del creditore. Il giudice di merito aveva accertato che il pagamento non era intervenuto nel termine di dieci giorni di cui all’art. 482 cod. proc. civ. e che il lavoratore aveva atteso l’adempimento spontaneo per circa un mese e mezzo prima di notificare il precetto, senza ricevere alcuna comunicazione dell’avvenuto bonifico.

La Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., miri in sostanza a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, richiamando Sezioni Unite n. 34476 del 2021.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, oltre che per la formulazione promiscua, tale da rendere inestricabile la mescolanza tra doglianze di violazione di legge e vizi di motivazione, perché nel merito contestava l’accertamento dei danni lamentati. Sul punto la Corte ha ricordato che, in caso di motivazione mancante o apparente, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato e la sua decisività, richiamando Cass. n. 13578 del 2020 e Cass. n. 13248 del 2020. Con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ha ribadito che la violazione non può dedursi per la mera erronea valutazione delle prove, ma solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, richiamando Cass. n. 27000 del 2016 e Cass. n. 13960 del 2014.

Nel caso concreto, il giudice di merito ha escluso ogni responsabilità del lavoratore alla luce della legittimità dell’azione esecutiva e del successivo comportamento, rilevando che i pignoramenti erano risultati negativi e che alcun danno patrimoniale poteva configurarsi. Il terzo motivo, relativo all’importo oggetto di esecuzione e alla sua asserita modificabilità rispetto al titolo, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi ancora una volta di una valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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