Art. 620.
Opposizione tardiva
Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO V — DELLE OPPOSIZIONI › CAPO II — Delle opposizioni di terzi