Successore universale e intervento nel giudizio di Cassazione: ammissibile ma con le forme dell’art. 370 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 7742 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il successore a titolo universale di una parte, a differenza di quello a titolo particolare, può intervenire nel giudizio di Cassazione, essendo ad esso applicabile l’art. 110 cod. proc. civ.. L’intervento deve avvenire con un atto che, assumendo la natura sostanziale di intervento, sia partecipato alla controparte, per assicurare il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/22, è sufficiente il deposito dell’atto, accompagnato dalla documentazione atta a dimostrare la vicenda successoria. Il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa in un’opposizione esecutiva è soggetto al termine breve di sessanta giorni, senza applicazione della sospensione feriale dei termini.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia il marito, un istituto di credito e l’eredità giacente di un terzo, proponendo un’opposizione tardiva di terzo ex art. 620 cod. proc. civ. avverso una procedura esecutiva immobiliare. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Genova aveva confermato la decisione.
Avverso la sentenza d’appello, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, interveniva volontariamente una società, assumendo di aver incorporato la banca controricorrente, e un altro soggetto depositava note tardivamente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento del soggetto che aveva depositato note senza osservare le forme e i termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ.. Al contrario, l’intervento della società incorporante è stato ritenuto ammissibile, in quanto la stessa, essendo successore a titolo universale della banca originaria, poteva intervenire in virtù dell’art. 110 cod. proc. civ., che consente al successore di proseguire il processo iniziato dal dante causa. La Corte ha precisato che tale facoltà non spetta al successore a titolo particolare ed ha evidenziato come, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149/22, sia sufficiente il deposito dell’atto di intervento.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il ricorso era stato notificato il 30 ottobre 2023, a fronte di una sentenza notificata il 2 agosto 2023. Considerato che l’azione rientrava nel genus dell’opposizione esecutiva, il relativo termine per impugnare non beneficiava della sospensione feriale, come emerge dal combinato disposto degli artt. 3 l. n. 742/1969 e 42 ord. giud.. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile per tardività, avendo superato il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
La Corte ha infine condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della sola società intervenuta, nulla disponendo per le spese relative al soggetto il cui intervento era stato dichiarato inammissibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.