Codici Ateco irrilevanti per l’idoneità professionale negli affidamenti TPL (C.G.A.R.S. n. 229 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, i codici Ateco assolvono a una funzione meramente statistica, fiscale e contributiva e non hanno valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività, né dell’attività concretamente espletata dall’impresa. Essi, pertanto, non rilevano ai fini dell’accertamento del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis di gara. Il possesso del titolo abilitativo all’esercizio del servizio di linea può essere legittimamente richiesto in un momento successivo all’affidamento, essendo anteriore a esso la mancanza dei relativi presupposti. Analogamente, la conformità dei mezzi costituisce requisito di esecuzione, acquisibile dopo l’atto di affidamento, in difetto di espressa causa di esclusione. La censura sulla omessa relazione motivata sulla forma di affidamento, introdotta per la prima volta in appello, è inammissibile per violazione del divieto di nova.
Il Fatto
Un Comune affidava direttamente, mediante consultazione di più operatori economici, il servizio di trasporto pubblico locale per la durata di ventiquattro mesi, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento CE n. 1370/2007 e dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. La lettera di invito richiedeva, tra i requisiti di idoneità professionale, l’iscrizione nel Registro delle imprese per l’attività di trasporto terrestre di passeggeri e l’iscrizione al Registro elettronico nazionale.
Alla procedura aderivano tre operatori; la commissione individuava la migliore proposta qualitativa e quantitativa in quella di una società, cui il Comune affidava il servizio con successiva stipula del contratto. Una concorrente impugnava l’esito davanti al TAR Sicilia, che respingeva il ricorso. La soccombente proponeva appello, deducendo la carenza dei requisiti dell’affidataria sotto il profilo del codice Ateco, dell’idoneità dei mezzi e della illegittimità della lettera di invito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, respingendoli. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale espressamente richiesti dalla lettera di invito è fuori discussione; l’appellante aggancia la dedotta carenza al mancato possesso di un codice Ateco rispondente all’oggetto del servizio. La classificazione Ateco è la versione italiana della nomenclatura europea NACE, adottata dall’Istat per finalità statistiche, ossia per la produzione e diffusione di dati ufficiali; la sua unica funzione è una classificazione a fini statistici, fiscali e contributivi delle attività dichiarate, senza valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo o dell’attività concretamente espletata.
I codici Ateco, quindi, non hanno finalità certificativa e non rilevano per l’attribuzione del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dai bandi di gara. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 6496 del 2021 e n. 3035 del 2018. La previsione dei requisiti, del resto, non è stata specificamente censurata in primo grado, essendosi invocata genericamente la presenza di requisiti ulteriori non previsti. La lettera di invito, conforme sul punto all’art. 18 d.lgs. n. 422/1997, non è cedevole rispetto a una regola non specificata che avrebbe imposto all’Amministrazione di indicare requisiti aggiuntivi.
Quanto alla ipotesi del servizio analogo, l’esperienza dell’affidataria nel trasporto passeggeri con autobus NCC non viola la prescrizione, trattandosi di attività non identiche ma analoghe. Il Collegio osserva che la disciplina del servizio NCC rientra nella materia del trasporto pubblico locale, anche quanto al servizio pubblico di linea e non di linea, come affermato da Corte cost. n. 163 del 2025. Le differenze tra NCC e trasporto di linea tendono ormai a sfumare; identico è il titolo abilitativo alla guida dei mezzi. L’affidataria aveva inoltre documentato il pregresso svolgimento di attività di trasporto persone per conto di una pubblica amministrazione.
In relazione all’autorizzazione allo svolgimento dei servizi di linea, essa non poteva che giungere dopo lo specifico affidamento, mancando anteriormente i presupposti per richiederla, come contemplato dall’art. 19, comma 5, della delibera ART n. 154/2019. Anche il secondo motivo è infondato: la conformità dei mezzi è requisito di esecuzione, possedibile e dimostrabile in fase successiva all’affidamento, in difetto di espressa causa di esclusione nella lex specialis.
Infine, è inammissibile la doglianza sull’omessa relazione motivata sulla forma di affidamento, introdotta per la prima volta in appello in violazione del divieto di nova fissato dall’art. 104 c.p.a., richiamandosi Cons. Stato, sez. VII, n. 3459 del 2025. L’appello è pertanto in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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