Acquisizione al patrimonio comunale e silenzio-assenso sul terzo condono edilizio (C.G.A.R.S. n. 230 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo, ex art. 7 della l. n. 47/1985, quand’anche trascritta e formalizzata, non costituisce di per sé causa ostativa all’esame dell’istanza di condono edilizio, giacché l’incompatibilità con la sanatoria si determina soltanto ove all’immissione in possesso seguano la demolizione, anche solo parziale, del manufatto ovvero la sua effettiva destinazione a fini pubblici. Tale non preclusione non equivale, però, alla maturazione del titolo in sanatoria: il silenzio-assenso sul condono, avendo natura costitutiva ed eccezionale, presuppone la prova rigorosa della completezza della domanda e degli adempimenti richiesti, sulla cui base soltanto può determinarsi il dies a quo del termine biennale. Ne consegue l’infondatezza della pretesa di accertare in via giudiziale il titolo tacito e di ottenere l’immediata rimozione degli effetti dell’acquisizione ove il quadro istruttorio resti controverso proprio sul presupposto costitutivo.

Il Fatto

La vicenda riguarda tre istanze di definizione di illeciti edilizi, presentate il 31 marzo 2004 e relative a un fabbricato abusivo a tre elevazioni fuori terra, oggetto di una precedente ordinanza sindacale di demolizione del 1995. A seguito dell’accertamento di inottemperanza, nel 2001 il Comune ha disposto l’acquisizione dell’area e del manufatto al patrimonio comunale, con trascrizione del 2002. Nel 2017 il Comune ha richiesto il pagamento di somme a conguaglio a titolo di oblazione e oneri concessori per le tre pratiche di sanatoria.

L’interessato ha impugnato la richiesta davanti al TAR Sicilia, che ha accolto il ricorso solo quanto all’infondatezza della pretesa creditoria, annullando la nota impositiva e rigettando il resto. Proposto appello, il C.G.A.R.S. ha disposto istruttoria sull’effettiva destinazione del bene e sulla completezza documentale delle pratiche, quindi ha trattenuto la causa per la decisione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’appellante sostiene che l’acquisizione non possa precludere le istanze di condono, richiamando la disciplina del terzo condono (d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003) e gli artt. 43 e 44 della l. n. 47/1985. Il Collegio condivide la premessa ma non l’esito: la giurisprudenza ha chiarito che l’acquisizione non è ostativa in radice, dovendosi verificare se siano seguite la demolizione o la destinazione pubblica (Cons. Stato, sez. V, n. 2973/2000; sez. IV, n. 5007/2016).

La Corte sottolinea però che la non preclusione dell’esame non coincide con la formazione del titolo. Il silenzio-assenso in materia di condono esige una fattispecie costitutiva completa: l’interessato deve aver integralmente assolto gli oneri, ponendo l’amministrazione in condizione di istruire e verificare la condonabilità. Il termine biennale non decorre quando la domanda è carente dei documenti necessari a identificare compiutamente le opere, decorrendo dal momento in cui le carenze siano eliminate, con rilievo degli adempimenti dell’art. 32, comma 37 e di quelli fiscali e catastali (Cons. Stato, sez. VI, n. 755/2022).

Nella specie la completezza della pratica è stata contestata dal Comune sin dal primo grado, che ha collocato un lungo arco di inerzia documentale sino alla richiesta di istruttoria d’urgenza del 2016, lamentando l’assenza della prova dell’avvenuto pagamento di ICI e tassa rifiuti. L’accertamento invocato non può fondarsi su una presunzione incompatibile con la natura eccezionale dell’istituto: senza la prova della completezza e del relativo momento resta indeterminabile lo stesso dies a quo.

Con il secondo motivo l’appellante invoca l’art. 39 della legge n. 724/1994 per sostenere un diritto alla cancellazione della trascrizione. La norma non introduce alcun automatismo restitutorio, presupponendo una sanatoria positivamente definita; il meccanismo opera semmai attraverso un circuito amministrativo-documentale, dietro esibizione della certificazione comunale di avvenuta presentazione della domanda.

Quanto ai conguagli, la Corte rileva che il primo giudice ha già annullato la nota impositiva e che il Comune ha dichiarato di essersi conformato alla pronuncia, riconoscendo l’erroneità di ulteriori pretese: il segmento economico non è più terreno di contesa. L’appello è dunque respinto, con compensazione integrale delle spese di grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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