Iscrizione white list: dichiarazioni generiche sul subappalto legittimano l’esclusione (TAR Emilia-Romagna n. 71 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione alla white list, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, costituisce requisito soggettivo di partecipazione alla gara e non mero requisito di esecuzione dell’appalto. Tale carenza può essere colmata solo mediante dichiarazioni complete, chiare e precise, rese sin dalla fase di partecipazione, che indichino specificamente le lavorazioni a rischio che saranno oggetto di subappalto necessario o di riparto interno al raggruppamento, con riserva alla sola impresa munita del requisito. Il riparto interno delle lavorazioni è fattispecie diversa e incompatibile con il subappalto, che presuppone il coinvolgimento di imprese terze. La genericità delle dichiarazioni comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione e il dovere della stazione appaltante di riesercitare la funzione, senza possibilità di sanatoria ex post.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione di una procedura per lavori di riqualificazione ambientale, deducendo che la mandante del raggruppamento aggiudicatario fosse priva dell’iscrizione alla white list richiesta dal disciplinare per le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Il raggruppamento controinteressato, qualificatosi come RTI orizzontale, aveva tentato di sopperire alla carenza dichiarando la volontà di subappaltare le lavorazioni sensibili o di riservarle alla mandataria iscritta. La ricorrente contestava anche la validità della dichiarazione di subappalto, resa unilateralmente dalla sola mandante.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il requisito dell’iscrizione alla white list debba essere inquadrato come requisito di partecipazione, alla luce della delibera Anac n. 29 del 2024. Il Collegio ha però riconosciuto che tale requisito può essere soddisfatto anche mediante il ricorso al subappalto necessario o al riparto interno delle lavorazioni, a condizione che le dichiarazioni rese in gara siano specifiche e puntuali.
Nel caso di specie, le dichiarazioni del raggruppamento risultavano generiche e contraddittorie, limitandosi al mero richiamo delle categorie di qualificazione (OS24 e OS23) senza indicare le specifiche tipologie di lavorazioni “attenzionate” (estrazione e trasporto di terra, confezionamento di calcestruzzo, noli, ecc.). Il TAR ha sottolineato che il riparto interno e il subappalto sono istituti giuridicamente distinti e ha escluso la configurabilità di un “subappalto interno” al raggruppamento.
La Corte ha precisato che, per il subappalto necessario, è onere del concorrente dichiarare sin dall’offerta quali lavorazioni intende subappaltare, sebbene non sia obbligatorio indicare il nominativo del subappaltatore. L’insufficienza delle dichiarazioni ha determinato l’illegittimità dell’aggiudicazione per difetto di istruttoria. Il TAR ha però respinto le domande risarcitorie, rimettendo alla stazione appaltante la verifica della possibilità di un supplemento istruttorio.
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Nota della Redazione
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