Coefficiente 2,44% alla polizia penitenziaria solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 179 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge 30 dicembre 2021, n. 234 non contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, ma una disposizione di carattere innovativo, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile per il calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. La natura innovativa della norma non ne consente l’applicazione retroattiva ai trattamenti già liquidati, ma ne impone l’operatività sui soli ratei maturati dall’entrata in vigore della legge, con riliquidazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 e riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze arretrate.

Il Fatto

Un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, cessato dal servizio dopo una lunga carriera, ha impugnato il provvedimento con cui l’I.N.P.S. aveva liquidato la pensione applicando le aliquote previste per il personale civile, anziché quelle più favorevoli riservate al personale militare dall’art. 54 del T.U. n. 1092/1973. L’interessato assumeva di dover essere equiparato ai militari, essendo stato arruolato quando il disciolto Corpo degli agenti di custodia aveva ancora ordinamento militare.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 827/2021, aveva respinto il ricorso, rilevando che la legge n. 395/1990 ha qualificato il Corpo come civile e che il trattamento pensionistico va liquidato secondo la normativa vigente al momento della maturazione del diritto. Proposto appello, la questione è giunta alla Sezione Terza Centrale d’Appello, chiamata a confrontarsi anche con la sopravvenuta legge di bilancio 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, che hanno determinato nel 2,44% annuo il coefficiente di rendimento applicabile al personale militare per la quota retributiva calcolata con il sistema misto. Rileva poi che l’orientamento maggioritario delle Sezioni d’appello ha costantemente escluso l’estensione dell’art. 54 al personale della polizia penitenziaria, in ragione della sua natura civile e del rinvio, operato dalla legge n. 395/1990, alle norme sugli impiegati civili dello Stato.

Tale conclusione, osserva la Corte, trovava conferma nell’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992 e nell’art. 6 della legge n. 1543/1963, che prevede per i sottufficiali e i militari di truppa del disciolto Corpo degli agenti di custodia un massimo pensionistico conseguibile con trenta anni di servizio. Il mutamento di ordinamento non rileva, perché il diritto a pensione sorge al verificarsi dei presupposti di legge e ogni intervento legislativo in materia ha carattere graduale e progressivo, senza violare il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Il quadro muta con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso alle Forze di polizia ad ordinamento civile il coefficiente elaborato per il personale militare, in ragione della specificità delle funzioni del Comparto Sicurezza e Difesa. La Corte ne valorizza la finalità perequativa e la qualifica come norma innovativa, non di interpretazione autentica.

Da ciò deriva un’applicazione che il Collegio definisce di retroattività temperata: la disposizione opera anche sui trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, ma i suoi effetti sono limitati ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022. La Corte costituzionale n. 33/2023 ha del resto precisato che la riliquidazione opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022, e la stessa circolare n. 44/2022 dell’I.N.P.S. ha recepito tale lettura.

In parziale accoglimento dell’appello, la Corte riconosce il diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo, del coefficiente annuo del 2,44%, tenendo conto degli anni maturati al 31 dicembre 1995 e senza arretrati anteriori al 1° gennaio 2022. Sugli arretrati spettano interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., secondo i principi delle SS.RR. n. 10/2002/QM. Le spese di lite sono compensate per l’intervenuta modifica normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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