Reddito di cittadinanza e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 607 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza, sussiste il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario. Il beneficio, per la sua connotazione solidaristico-assistenziale, configura un mero sussidio: il percettore è destinatario di risorse pubbliche prive di vincolo di destinazione e non è onerato di una condotta tesa al perseguimento dell’interesse dell’amministrazione erogatrice. Ne deriva l’assenza del rapporto di servizio tra il beneficiario e l’ente erogante, presupposto dell’attribuzione alla giurisdizione contabile della responsabilità per danno erariale.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha evocato in giudizio la convenuta per sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della somma di € 19.395,55, pari a quanto percepito a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da aprile 2019 a gennaio 2023.

Secondo la prospettazione attorea, il danno erariale sarebbe derivato dalla indebita percezione del beneficio, conseguita alla presentazione della domanda il 30.4.2019 mediante l’indicazione di circostanze non veritiere sulla composizione del nucleo familiare e sulle consistenze patrimoniali, con conseguente determinazione di un valore ISEE utile all’accesso. L’istruttoria contabile aveva preso spunto da una comunicazione della Guardia di Finanza, dalla quale era emerso un procedimento penale per false attestazioni finalizzate all’ottenimento del sostegno reddituale. L’INPS aveva disposto la revoca del sussidio a decorrere da febbraio 2023. La convenuta non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato d’ufficio la questione pregiudiziale della giurisdizione contabile, qualificandola come questione di puro diritto, non bisognevole di sottoposizione al contraddittorio ex art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 C.G.C. Si tratta di verificare lo ius dicere dell’organo giudicante, cioè il potere di esplicare la funzione giurisdizionale ove non devoluta per legge ad altri plessi. La Corte ha anzitutto dichiarato la contumacia della convenuta, non costituitasi nonostante la regolare notifica.

Sul merito della questione, il Collegio ha preso atto dell’esistenza di orientamenti divergenti. La Sez. II d’Appello di questa Corte, con la sentenza n. 468/2022, si è espressa positivamente sulla giurisdizione contabile, qualificando il reddito di cittadinanza come misura di inserimento del percettore nel mondo del lavoro, con connotazione eminentemente pubblicistica. La Sezione ha tuttavia confermato l’orientamento già espresso nelle sentenze nn. 14, 46 e 62 del 2024, in linea con diverse pronunce non appellate e passate in giudicato (nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021).

Il percorso argomentativo muove dall’esclusione del rapporto di servizio tra il percettore e l’amministrazione erogatrice. Il reddito di cittadinanza, si osserva, non conferisce al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche: costui è mero destinatario di risorse di provenienza pubblica, prive di vincolo di destinazione, erogate nell’ambito delle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. La finalità solidaristico-assistenziale, conformando in via esclusiva struttura ed effetti della misura, ne esclude in radice l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo, per carenza del rapporto di servizio.

Il Collegio ha richiamato la sentenza n. 12/2024 della Sezione giurisdizionale del Molise, secondo cui la qualificazione assistenziale del beneficio è normativa, desumibile dall’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 3, comma 4, del d.l. n. 4 del 2019, che richiama l’art. 34, comma 3, d.p.r. n. 601 del 1973, e dal richiamo, dopo la modifica della l. n. 234/2021, ai sussidi di sostentamento alle persone comprese nell’elenco dei poveri ex art. 545 c.p.c. Quanto alle pronunce della Corte costituzionale nn. 126/2021 e 19/2022, richiamate nell’atto introduttivo, si è rilevato che la non prevalenza della funzione assistenziale nello scrutinio di costituzionalità non incide sull’individuazione della giurisdizione.

Conclusivamente, la giurisdizione è stata declinata in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 C.G.C. La definizione del giudizio su questione pregiudiziale ha consentito la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, a mente dell’art. 31, comma 3, C.G.C. L’atto di citazione è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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