Coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione dei militari (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 336 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a diciotto anni, va calcolata applicando il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. Il criterio discende dall’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, che fissa al 44% la pensione per diciotto anni di servizio: il rapporto tra aliquota e anzianità determina il coefficiente unitario. Non trova applicazione il meno favorevole coefficiente del 2,33% previsto dall’art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 per il personale civile. La riliquidazione opera sulla sola quota retributiva e nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo per infermità. Il trattamento pensionistico gli è stato liquidato con il sistema misto, con quota retributiva per il servizio maturato fino al 31 dicembre 1995 e quota contributiva per il periodo successivo.
Limitatamente agli anni utili al calcolo retributivo, il ricorrente ha rivendicato l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% riservato ai militari, lamentando che l’Inps avesse invece applicato il 2,33% dettato per il personale civile. Ha chiesto la riliquidazione dalla data del collocamento in quiescenza, oltre a ratei, interessi legali e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Inps, riconoscendole una funzione sostanziale nel procedimento di definizione del trattamento pensionistico. Ha poi disatteso l’eccezione di decadenza triennale sollevata dall’amministrazione di appartenenza, perché nella specie si contesta l’errata applicazione della normativa e non una ipotesi disciplinata dall’art. 205 del d.p.r. n. 1092/1973.
Nel merito, la Corte ha richiamato la funzione nomofilattica delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, alle cui motivazioni ha rinviato ai sensi dell’art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile. Da tali pronunce emerge la regola dell’aliquota annua unica del 2,44% per la determinazione della quota retributiva corrispondente alle anzianità inferiori a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995.
Il ragionamento delle Sezioni riunite muove dal dato normativo: lo “spartiacque” per l’accesso al sistema misto è il raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità. Ne consegue che l’aliquota unica del 44% prevista dall’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 per i diciotto anni va suddivisa per il numero degli anni stessi, con coefficiente risultante del 2,44%. La distinzione interna all’art. 54 tra chi ha raggiunto almeno quindici anni di servizio utile e chi ne è privo non assume più rilievo.
La Corte ha quindi dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con l’aliquota del 2,44% annuo sulla quota retributiva. Ha invece parzialmente accolto l’eccezione di prescrizione: essendo la richiesta di ricalcolo inoltrata all’Inps solo il 13.1.2023, sono prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio decorrente da tale diffida.
Sui maggiori ratei spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima per la sola parte eventualmente eccedente gli interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo fino al pagamento. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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