Nessuna maggiorazione del servizio ferroviario se il rapporto cessa prima della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 335 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio ferroviario effettivamente prestato e cessato prima della maturazione del diritto a pensione non può essere valutato con l’aumento di un decimo ai fini del trattamento di quiescenza. L’art. 217 d.P.R. n. 1092/1973 presuppone che il servizio sia coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato o riscattato a favore del medesimo Fondo. Quando il rapporto cessa anticipatamente e viene costituita la posizione assicurativa presso l’AGO, trovano applicazione l’articolo unico della legge n. 322/1958 e l’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, che si riferiscono al solo periodo di contribuzione e al servizio prestato, senza prevedere alcuna contribuzione figurativa né maggiorazioni. Nel giudizio contabile le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dei soggetti che hanno assunto una funzione sostanziale nella definizione del trattamento pensionistico sono infondate. Il ricorso che non dimostri il vantaggio economico derivante dalla pretesa maggiorazione si colloca ai limiti dell’inammissibilità, ma il giudice può esaminarne il merito quando il petitum sia ravvisabile.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in quiescenza dall’1.7.2020, ha contestato la determinazione del trattamento pensionistico operata dall’Inps. Ha chiesto il riconoscimento dell’aumento di un decimo del servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato dall’1.10.1979 al 23.12.1982, in applicazione dell’art. 217 d.P.R. n. 1092/1973, e il computo di dieci giorni di servizio militare in aggiunta al periodo già riconosciuto.
L’Inps e il Ministero dell’Economia e delle finanze hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei datori di lavoro, e in via subordinata la prescrizione. Con ordinanza n. 215 del 27.11.2023 il giudice ha disposto l’integrazione ai sensi dell’art. 160-bis c.g.c. nei confronti dell’Agenzia delle dogane e delle Ferrovie dello Stato, che hanno parimenti eccepito la carenza di legittimazione passiva e contestato nel merito le pretese.
La Motivazione della Corte
Il giudice respinge anzitutto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva. Tutti i convenuti, per la loro parte e limitatamente al caso concreto, hanno assunto una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo di definizione del trattamento pensionistico.
Quanto alla prima domanda, la Corte richiama il tenore dell’art. 217 d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce l’aumento di un decimo o di un dodicesimo al servizio ferroviario effettivamente prestato, purché coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato o riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del medesimo Fondo. Dal materiale probatorio emerge che, per effetto della cessazione anticipata del rapporto, fu costituita la posizione assicurativa presso l’AGO in applicazione dell’allora vigente articolo unico della legge n. 322/1958, abrogato dal comma 12-undecies dell’art. 12 d.l. n. 78/2010.
La Corte confronta la norma speciale con l’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, anch’esso abrogato dalla medesima disposizione del 2010, che prevede la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps quando il dipendente cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione per mancanza dell’anzianità necessaria. Entrambe le disposizioni si riferiscono al «periodo di contribuzione» e al «servizio prestato», senza alcun richiamo alla contribuzione figurativa o a maggiorazioni. La finalità è quella di disincentivare la fuoriuscita del personale da settori ad alto costo di formazione, con perdita del beneficio contributivo in caso di transito anticipato in altri settori.
Poiché il rapporto con le Ferrovie dello Stato è cessato prima della maturazione del diritto al trattamento pensionistico, si applica la disciplina richiamata e, in particolare, l’art. 124, che fa riferimento al solo servizio effettivamente prestato. Ne consegue che nessuna maggiorazione può essere riconosciuta. La Corte richiama in proposito Corte dei conti, Sez. Giur. Umbria n. 94 del 24.8.2015 e Sez. Giur. Piemonte n. 46 del 10.6.2020.
Quanto ai dieci giorni di servizio militare, il ricorrente ne fa erroneamente decorrere il computo dalla chiamata alle armi del 16.5.1975, mentre in fase di definizione del trattamento è stato correttamente considerato il 26.5.1975, giorno di inizio effettivo del servizio presso il Battaglione di addestramento reclute. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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