Riforma Fornero e tetto pensionistico, computo dell’intera anzianità contributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 334 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, il legislatore può modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, incluso quello previdenziale, senza violare l’art. 25, secondo comma, Cost., il cui principio di irretroattività è rigido solo in materia penale, purché siano rispettati i canoni di ragionevolezza e proporzionalità nella comparazione tra interessi sfavorevolmente incisi e interessi pubblici curati con la nuova regolazione. L’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, integrando l’art. 24, comma 2, D.L. n. 201/2011, è conforme a tali canoni poiché introduce un doppio calcolo del trattamento pensionistico, ante e post riforma del 2011, con applicazione del risultato meno favorevole, senza incidere sul principio del computo dell’integrale anzianità di servizio e contributiva. Ai fini del trattamento di quiescenza rileva l’intero arco del rapporto di lavoro e non una sua parte, per effetto degli artt. 8, 9 e 43 d.P.R. n. 1092/1973. Il principio del tempus regit actum e quello della restitutio in integrum, correttamente intesi, non giustificano il ricorso alla sola normativa vigente al maturare dei quarant’anni di contribuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato ordinario collocato in quiescenza dal 13 aprile 2019, ha chiesto l’accertamento del trattamento pensionistico annuo lordo di € 116.959,25 in luogo di quello minore di € 95.215,25 attribuitogli dall’INPS con provvedimento del 18 ottobre 2021. Quest’ultimo era stato calcolato applicando l’art. 24, comma 2, D.L. n. 201/2011, come integrato dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, e non la precedente legge n. 335/1995.
Il ricorrente, dichiarato decaduto dall’impiego nel 1994 e poi riammesso nell’Ordine giudiziario nel 2018 in ottemperanza a un giudicato amministrativo, sosteneva di aver maturato i quarant’anni di servizio il 16 ottobre 2009 e di aver quindi diritto al calcolo retributivo integrale. L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità per ne bis in idem e per mancata previa domanda amministrativa, oltre alla prescrizione quinquennale dei ratei. Respinte le eccezioni con decisione parziale, il giudizio è stato definito nel merito.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile respinge tutti e tre i motivi di gravame. Le censure muovono dal presupposto che, avendo il ricorrente maturato quarant’anni di contribuzione nel 2009, il trattamento dovesse essere calcolato con la normativa allora vigente, per effetto del tempus regit actum e della restitutio in integrum conseguita con la riammissione in servizio.
La Corte ritiene centrale il disposto degli artt. 8 e 9 d.P.R. n. 1092/1973. Il primo computa tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale; il secondo, specificamente pertinente al caso, prescrive che si computano i periodi decorrenti dalla data di interruzione del rapporto di lavoro a quella di riammissione in servizio. L’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973 ancora la misura della pensione all’ultimo stipendio percepito. Ne deriva che rileva tutto l’arco temporale del rapporto e non una sua parte.
Da qui l’infondatezza delle censure e la coerenza del trattamento applicato dall’INPS proprio con i principi invocati dal ricorrente. La data del 16 ottobre 2009 è priva di valenza, poiché l’età pensionabile d’ufficio per i magistrati è fissata al settantesimo anno, non raggiunto all’epoca, e nessun sintomo di pensionamento anticipato emerge dal comportamento del ricorrente, che ha anzi chiesto e ottenuto la riammissione in servizio.
La Corte ricostruisce poi l’evoluzione normativa. La legge n. 335/1995 ha introdotto il sistema contributivo con salvezza del retributivo integrale per chi al 31 dicembre 1995 vantava almeno diciotto anni di anzianità contributiva e del retributivo del solo periodo già decorso per gli altri. Il D.L. n. 201/2011 ha esteso il contributivo a tutti i lavoratori dal 1° gennaio 2012. L’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 ha quindi integrato la disciplina fissando che l’importo complessivo non può superare quello maturato nel massimo con la legislazione anteriore, con un doppio calcolo e applicazione del criterio meno favorevole al pensionato.
Quanto alla denunciata irretroattività, la Corte richiama il costante orientamento della Corte costituzionale secondo cui l’art. 25, secondo comma, Cost. ha carattere rigido solo in materia penale. Il giudice delle leggi consente al legislatore di modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, compresi quelli pensionistici, purché non siano travalicati i canoni di razionalità e proporzionalità, come affermato dalle sentenze n. 228 del 2010, n. 390 del 1995, n. 573 del 1990 e n. 822 del 1988. Tali canoni risultano rispettati, trattandosi di interventi di contenimento della spesa pubblica in materia previdenziale.
La decisione si allinea al condivisibile orientamento della stessa Sezione e di quella d’appello, richiamando Corte conti Campania n. 217 del 2022, Corte conti Sez. III App. n. 498 del 2023 e Corte conti Toscana n. 33 del 2024. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità dei profili trattati.
Nota della Redazione
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