Responsabilità del segretario comunale per emolumenti di reggenza non dovuti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 203 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il segretario comunale, anche quando svolga le funzioni a scavalco e per singole giornate, è titolare di una specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e della correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale. L’art. 97 d.lgs. n. 267/2000 gli impone obblighi di collaborazione e assistenza verso gli organi dell’ente nonché di sovrintendenza e coordinamento verso i funzionari. Ne deriva che la percezione di emolumenti di reggenza non dovuti, protratta per più mensilità a fronte di un incarico limitato a poche giornate, integra colpa grave, senza che rilevi la saltuarietà della presenza. Il danno erariale conseguente a illecita erogazione di emolumenti si quantifica al lordo delle ritenute fiscali, restando esclusa ogni compensazione con il vantaggio tributario derivante al percettore.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il responsabile del servizio finanziario e il segretario comunale a scavalco di un ente locale, contestando la liquidazione di emolumenti di reggenza non dovuti. Dai decreti prefettizi di autorizzazione era emerso che le giornate di reggenza effettivamente autorizzate erano 103, a fronte di un compenso liquidato mensilmente per quindici mesi, in alcuni dei quali nessuna reggenza era stata svolta. Il compenso era stato parametrato al 25% della retribuzione senza tener conto della tipologia di reggenza e senza determine né impegno di somme.
La Sezione giurisdizionale regionale, dichiarata la contumacia del responsabile finanziario, ha accolto la domanda e condannato entrambi per colpa grave, quantificando il danno in misura corrispondente all’indebito esborso complessivo. Il segretario comunale ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale di appello respinge il gravame e conferma la decisione di primo grado. Il primo motivo censurava la configurabilità della responsabilità, sostenendo che la presenza saltuaria e la competenza tecnica del responsabile del servizio finanziario escludessero la gravità della colpa. La Corte ritiene la censura infondata.
Richiamando la giurisprudenza della Sezione, il Collegio ribadisce che l’art. 97 TUEL ha configurato la centralità del ruolo del segretario comunale come garante della legittimità e della correttezza amministrativa, intestandogli obblighi di collaborazione, sovrintendenza e controllo. La responsabilità del segretario, peraltro, non incide su quella autonoma del responsabile finanziario, poiché la negligenza è riferita a obblighi di servizio distinti.
La Corte individua un elemento ulteriore e assorbente: gli emolumenti indebiti erano stati liquidati in favore dello stesso appellante, che ha ricevuto per quindici mesi un importo mensile pur essendo cosciente di svolgere la reggenza solo per pochi giorni al mese e, in alcuni mesi, di non averla svolta affatto. Tale circostanza elide ogni rilievo sulla saltuarietà della presenza. Il segretario, in ragione della propria esperienza, avrebbe dovuto conoscere la disciplina del compenso di reggenza e accorgersi, senza approfonditi controlli tecnico-contabili, che gli importi erogati erano superiori a quelli dovuti.
Il secondo motivo contestava la quantificazione del danno, invocando la distinzione tra somme di illecita erogazione e somme solo erroneamente corrisposte. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni riunite n. 24/2020, che ha statuito come il danno da illecita erogazione di emolumenti debba essere quantificato al lordo delle ritenute fiscali. Il vantaggio tributario del percettore non è compensabile, poiché nasce da un’obbligazione tributaria autonoma, priva di identità causale con il fatto generatore del danno.
Accertati il danno erariale, la grave violazione degli obblighi di servizio e il nesso eziologico, l’appello è rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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