Licenziamento e incapacità naturale: la presunzione di conoscenza (art. 1335 c.c.) resta oggettiva, ma dopo Corte cost. 111/2025 si può impugnare entro 240 giorni (Cass. S.U. 23486/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 23486/2026, pubblicata il 18 luglio 2026 (R.G.N. 17140/2019) — udienza pubblica del 24 febbraio 2026, Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatrice Annalisa Di Paolantonio.

Il principio di diritto

La presunzione di conoscenza dell’atto recettizio (art. 1335 cod. civ.) opera su un piano oggettivo: rileva la conoscibilità desunta dalla consegna al domicilio del destinatario, non la conoscenza effettiva, sicché la presunzione può essere vinta solo dimostrando fattori esterni e oggettivi che ne abbiano impedito la conoscibilità, e non lo stato soggettivo di incapacità naturale del ricevente. La tutela del lavoratore che versi in incapacità naturale è assicurata, invece, dalla sentenza n. 111 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6, primo comma, della l. n. 604 del 1966 nella parte in cui, quando al momento della ricezione del licenziamento (o in pendenza dei sessanta giorni) il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non lo esonera dall’onere della previa impugnazione anche stragiudiziale, consentendo di impugnare entro il complessivo termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione.

Il fatto

Una lavoratrice, licenziata per assenza ingiustificata con atto ricevuto il 10 settembre 2015, impugnava giudizialmente il licenziamento solo il 9 novembre 2016, ben oltre i sessanta giorni previsti a pena di decadenza dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966. Deduceva di essersi trovata, nel periodo rilevante, in uno stato di incapacità naturale conseguente alle proprie condizioni di salute, processualmente accertato, che le aveva impedito di avere effettiva conoscenza dell’atto e di reagire. Tribunale e Corte d’appello di Palermo dichiaravano la decadenza. La Sezione Lavoro rimetteva alle Sezioni Unite, che sollevavano questione di legittimità costituzionale dell’art. 6.

La motivazione

L’art. 1335 cod. civ. resta oggettivo. Le Sezioni Unite ribadiscono che la norma, posta a presidio della certezza dei rapporti giuridici, aderisce alla teoria della ricezione: rileva la conoscibilità (consegna al domicilio), non la conoscenza effettiva. La prova contraria deve riguardare fattori esterni e oggettivi, non le condizioni soggettive del destinatario; dare rilievo all’incapacità naturale introdurrebbe surrettiziamente una causa di sospensione della decadenza, estranea al sistema (artt. 2964, 2941 e 2942 cod. civ.). Né l’art. 428 cod. civ., dettato per l’annullamento degli atti compiuti dall’incapace, è estensibile ai comportamenti omissivi (l’inerzia di chi non impugna).

La tutela viene dalla Corte costituzionale n. 111/2025. Esclusa l’interpretazione costituzionalmente orientata, la protezione del lavoratore incapace è affidata alla declaratoria di illegittimità dell’art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966: la Consulta, valorizzando il diritto al lavoro come diritto fondamentale (artt. 4 e 35 Cost.), ha stabilito che, in caso di incapacità di intendere o di volere al momento della ricezione o in pendenza dei sessanta giorni, non opera l’onere della previa impugnazione (anche stragiudiziale) e il licenziamento può essere impugnato entro il più ampio termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione, ritenuto idoneo a consentire la regressione della patologia o l’intervento delle istituzioni di protezione.

Esito: rigetta il ricorso e compensa le spese. Nel caso concreto, l’impugnazione giudiziale (9 novembre 2016) è intervenuta ben oltre anche il nuovo termine di duecentoquaranta giorni (spirato il 7 maggio 2016), sicché la decadenza era comunque maturata: la sentenza di merito è confermata con diversa motivazione (art. 384, comma 4, cod. proc. civ.).

Implicazioni pratiche

Pronuncia di sistema sull’impugnazione del licenziamento in caso di incapacità del lavoratore. Primo: la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ. rimane ancorata a un piano oggettivo— la ricezione al domicilio— e non si supera invocando lo stato soggettivo di incapacità naturale; il principio vale per tutti gli atti recettizi. Secondo: la tutela specifica del lavoratore incapace passa ora per la regola costituzionale del termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione, entro cui impugnare giudizialmente senza il previo onere stragiudiziale. Terzo, sul piano operativo: chi assiste un lavoratore che versava in incapacità al momento del licenziamento deve muoversi entro quel termine complessivo, che resta invalicabile; l’accertamento processuale dello stato di incapacità e del suo momento diventa decisivo. Nel caso deciso, l’impugnazione tardiva anche rispetto ai duecentoquaranta giorni ha comportato comunque la decadenza.

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