Controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari e dolo sopravvenuto nella rapina (Cass. pen. Sez. V n. 10758 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato e deve rimanere interno al provvedimento, per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti; non è consentita una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o dei fatti indagati. Il ricorso che prospetti una diversa lettura delle circostanze di fatto, senza allegare il travisamento degli elementi in atti, è inammissibile per difetto di specificità e perché versato in fatto. In tema di rapina, l’elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a una persona gravemente indiziata del delitto aggravato di rapina, in concorso con altri e con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., in danno della persona offesa.

Il Tribunale del riesame, investito della richiesta ex art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato l’ordinanza. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, contestando in particolare la qualificazione del fatto in incolpazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi, perché versato in fatto e perché manifestamente infondato nella parte in cui denuncia la violazione della legge penale. Il ricorrente, anziché muovere censure di legittimità all’ordinanza e all’iter su cui essa si fonda, ha prospettato una diversa valutazione delle circostanze fattuali, non consentita in sede di legittimità.

Il Collegio ribadisce che il controllo devoluto alla Cassazione sulle ordinanze cautelari è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato. Esso mira a verificare le ragioni giuridiche della decisione e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, e non consente di procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari. Richiama, sul punto, Sez. IV n. 18795 del 02/03/2017 e altre conformi.

La Corte affronta poi il profilo dei riscontri. Il ricorrente lamenta il difetto di elementi ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma l’ordinanza impugnata ha fondato la gravità indiziaria sul contenuto delle conversazioni intercettate e non su una chiamata in correità: la censura è quindi inconducente. Quanto all’identificazione del ricorrente, la difesa non si confronta con il provvedimento, che ha valorizzato le dichiarazioni di un coindagato.

Infine, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha attribuito al ricorrente e ai coindagati l’aggressione della persona offesa e, senza soluzione di continuità, l’impossessamento e la sottrazione delle sue cose. Il Collegio conferma che, in tema di rapina, l’elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto (Sez. II n. 3116 del 12/01/2016). Ciò esclude la denunciata violazione della legge penale e impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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