Diritto al silenzio escluso per i controlli interni di Poste Italiane (Cass. pen. Sez. V n. 34912 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di attività ispettiva e di vigilanza, la disciplina dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. si applica esclusivamente nel caso di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza e non nell’ipotesi del mero espletamento di una funzione di controllo interno, strumentale alla verifica della regolarità della gestione. Il presupposto applicativo non è la sola previsione dell’attività da parte di leggi o decreti, ma il fondamento pubblicistico dei poteri correlati a tale attività. Ne consegue che le dichiarazioni rese da un dipendente nel corso di un’inchiesta interna presso una società non sono inutilizzabili, né richiedono le garanzie dell’art. 63 cod. proc. pen., quando l’organo che le raccoglie non esercita funzioni di sovraordinazione gerarchica o di sorveglianza esterna. La tutela del diritto al silenzio, corollario dell’art. 24 Cost., non si estende indistintamente a qualsiasi verifica amministrativa suscettibile di seguito penale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta in primo grado, all’esito di rito abbreviato, per il reato di sostituzione di persona. Il ricorrente aveva apposto la firma di un’altra persona in calce a due richieste di rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali dematerializzati, inducendo in errore il personale dell’ufficio postale.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e all’art. 191 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. La difesa sosteneva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, perché raccolte dal presidio di controllo interno della società senza le garanzie difensive.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte muove dalla distinzione tra attività ispettiva e di vigilanza e controlli interni funzionali alla verifica della regolarità della gestione. L’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice di rito.

La norma è volta a creare un raccordo tra il settore amministrativo e quello penale, ma opera solo in presenza di pubblici poteri di sorveglianza. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la disciplina non si applica quando sia espletata una mera funzione di controllo interno, strumentale alla verifica della regolarità della gestione: in quei casi le dichiarazioni rese dal soggetto nel corso dell’inchiesta interna sono utilizzabili.

Decisivo è il criterio del fondamento pubblicistico. Il rapporto di sovraordinazione gerarchica o l’attività di sorveglianza devono essere previsti da leggi o decreti non nel senso che quelle fonti li contemplino genericamente, ma nel senso che in esse trovi fondamento il rilievo pubblicistico dei poteri correlati. Quando il potere non è connotato da preminenza pubblicistica e rileva solo all’interno della struttura, non si pone un problema di confini con l’attività di indagine penale.

Nel caso concreto, il presidio di fraud management di Poste Italiane non configura un servizio ispettivo capace di attivare l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.: è un’articolazione interna con funzioni di individuazione, a fini di controllo interno, di irregolarità nei servizi di cassa e bancoposta. Irrilevante è il momento di emersione dei sospetti: ciò che conta non è che il dipendente abbia ammesso il fatto, ma che l’attività di vigilanza sia prevista da fonti che le conferiscano rilievo pubblicistico.

La Corte esclude il contrasto con la giurisprudenza costituzionale. La sentenza n. 84 del 2021 e la precedente ordinanza n. 117 del 2019 riguardano l’illecito di inottemperanza alle richieste della CONSOB e i poteri di vigilanza “esterna” dell’organismo, non i controlli “interni”. La Consulta non ha affermato un principio generale di estensione delle garanzie del diritto al silenzio a qualsiasi attività ispettiva suscettibile di seguito penale. Il rigetto dell’eccezione processuale rende manifestamente infondato il profilo sulla prova della responsabilità. Segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

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