Il collegamento negoziale tra conti correnti dedicati e contratti di gestione in cambi nulli è accertamento di fatto del giudice di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 5620 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale tra atti giuridici di varia natura, con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli atti ma anche il coordinamento tra essi per la realizzazione di un fine ulteriore. Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. La nullità del contratto di gestione in cambi per violazione di norme imperative, passata in giudicato, non costituisce il presupposto del collegamento, ma l’evento patologico che, in presenza di un accertato collegamento, determina la nullità derivata del negozio collegato in applicazione del principio simul stabunt simul cadent.

Il Fatto

Alcuni correntisti convenivano in giudizio la banca presso cui avevano acceso conti corrente, chiedendo l’accertamento della nullità dei relativi contratti in quanto collegati ai contratti di gestione in cambi stipulati con una società di intermediazione finanziaria, poi fallita, la cui attività era risultata non autorizzata ai sensi dell’art. 18 Tuf. Il tribunale accoglieva le domande, dichiarando la nullità dei contratti di conto corrente e condannando la banca alle restituzioni. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo sussistente il collegamento negoziale tra i contratti di gestione in cambi e i rapporti di conto corrente, caratterizzati da una documentazione contrattuale predisposta ad hoc per garantire alla società di intermediazione l’autonoma ed esclusiva gestione delle somme transitanti.

La Motivazione della Corte

La banca proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 113 cod. civ. per l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e l’errata sussunzione dei contratti nell’istituto del collegamento negoziale, e, con il secondo motivo, la nullità della sentenza per difetto di motivazione. La Corte, ribadita la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha precisato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata contrastino con le indicate norme regolatrici. Nel caso di specie, la censura, pur formalmente denunciante una violazione di legge, era in realtà volta ad ottenere una rivisitazione della conclusione della corte distrettuale circa la configurabilità del collegamento negoziale, accertamento di natura fattuale riservato al giudice di merito.

Quanto al requisito oggettivo e soggettivo del collegamento, la Corte ha evidenziato che il giudice di merito non aveva desunto l’esistenza del collegamento solo dalla nullità dei contratti di gestione, ma anche dalla natura dei conti correnti, dedicati e vincolati, funzionalmente esclusivi all’operatività della società di intermediazione, sprovvisti di operatività ordinaria e caratterizzati dai vincoli che spogliavano il correntista di ogni facoltà dispositiva. La piena consapevolezza della banca circa le finalità dei rapporti era stata comprovata dalla richiesta di parere alla federazione di categoria e dalle risultanze della prova testimoniale. Il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rammentato che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato, ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Nel caso in esame, la motivazione della corte distrettuale era affatto esaustiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 113 c.c.

Tutte le 2 sentenze sull'art. 113 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *