Controllo dei bilanci delle aziende sanitarie e obblighi correttivi (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 206 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario che la Corte dei conti esercita sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012, va ascritto al sindacato di legalità e di regolarità e mira a verificare la conformità delle complessive gestioni alle regole contabili e finanziarie. La funzione non è statica, ma dinamica: tende a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio. Le pronunce di accertamento della Corte producono effetti cogenti sugli enti controllati e, in caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori, pro parte, dell’efficacia dei bilanci approvati. Il principio di continuità degli esercizi finanziari esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato le relazioni-questionario che l’organo di revisione economico-finanziaria di un’azienda ospedaliera per l’emergenza ha trasmesso sui bilanci di esercizio 2020, 2021 e 2022, in attuazione dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266 del 2005. All’esame dei questionari ha fatto seguito un’attività istruttoria, con richiesta di documenti e chiarimenti, e quindi un contraddittorio orale in adunanza.

La Sezione ha ritenuto di sottoporre a valutazione collegiale la complessiva situazione contabile e gestionale dell’ente, per accertare la regolarità dei bilanci e individuare le criticità rilevanti ai fini del controllo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della base giuridica del controllo. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, qualifica il sindacato come verifica di legalità e regolarità, volta a confrontare la gestione con le regole contabili e finanziarie. Il controllo è preordinato non a una constatazione statica, ma all’adozione di misure correttive idonee a ripristinare gli equilibri.

Dal testo emerge il richiamo al principio di continuità degli esercizi finanziari, parametro teleologicamente collegato all’equilibrio pluriennale del bilancio: ogni rendiconto va collegato alle risultanze dell’esercizio precedente. Su questa base la Sezione esamina il triennio 2020-2022.

L’istruttoria ha fatto emergere il ritardo nell’approvazione dei bilanci, imputato per lo più alla tardiva predisposizione delle direttive regionali di chiusura. Sono state accertate criticità su più fronti: il notevole contenzioso e la necessità di adeguare i relativi fondi; le proroghe contrattuali oltre l’attivazione dei contratti aggiudicati dalla centrale di committenza; il significativo incremento della spesa farmaceutica ospedaliera; il superamento del limite di spesa per il personale flessibile; l’incremento dei costi del personale e dei crediti verso la Regione.

Quanto all’edilizia sanitaria, la Sezione accerta la carenza di informazioni sui cronoprogrammi, la sussistenza di interventi ancora privi di copertura finanziaria e di provvedimenti regionali di ammissione a finanziamento dopo oltre tre anni dalla trasmissione dei progetti. Rileva inoltre l’assenza di elementi sulla mobilità passiva e i tempi di attesa particolarmente lunghi per prestazioni e ricoveri programmati.

In esito, la Sezione accerta le criticità e invita l’ente a monitorare il contenzioso, a recuperare i crediti, a ricondurre la spesa per il lavoro flessibile entro i limiti, a fornire aggiornamenti sui cronoprogrammi e a proseguire le azioni di miglioramento degli indicatori LEA e di riduzione delle liste di attesa, disponendo la trasmissione della deliberazione ai soggetti indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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