Consegna di beni mobili comunali e insussistenza dell’obbligo di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 132 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane non è tenuto alla resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista un debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. In tale ipotesi difetta il presupposto oggettivo del giudizio di conto e la Corte dei conti deve dichiarare l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esclude la condanna alle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile quale consegnatario di beni di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2020 e depositato in data 01.07.2021. Il conto, qualificato come conto del consegnatario, consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, modello contabile della gestione del consegnatario di beni degli enti locali.
La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione concerne dunque la configurabilità, in capo all’agente, di un obbligo di resa del conto giudiziale in relazione alla specifica tipologia di beni oggetto della gestione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario, ricostruito sul modulo contabile previsto dal D.P.R. n. 194/1996. L’indagine si concentra sul presupposto oggettivo del giudizio di conto, cioè sulla natura dei beni affidati all’agente.
La Corte rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). Manca, dunque, il titolo giuridico che fonda l’obbligo di rendicontazione.
Su questo punto il Collegio richiama la pacifica giurisprudenza contabile, espressa da questa stessa Sezione (n. 217/2018) e da altre Sezioni regionali (Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013). Secondo tale orientamento, con riguardo ai beni suddetti non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, cui consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito comporta che nulla sia disposto per le spese. La decisione è stata adottata con l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, con omissione delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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