Consegnatario con debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 201 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia gravato da un debito di custodia, che presuppone una gestione di magazzino con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. Ove ricorra un mero debito di vigilanza, il consegnatario è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con conseguente insussistenza dell’obbligo di resa del conto. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è pertanto improcedibile per difetto dei presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la verifica dell’ammissibilità e procedibilità del rendiconto reso da una funzionaria di un ente locale, preposta al settore finanziario, in qualità di consegnataria di beni mobili per l’anno 2015.
Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha rilevato che il conto era stato trasmesso all’amministrazione oltre il termine di cui all’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e che era stato parificato dalla stessa funzionaria, con violazione del principio di alterità tra controllore e controllato. Ha inoltre osservato che l’atto, pur redatto sul modello di legge, non risultava qualificabile come conto giudiziale per difetto dei requisiti minimi. La consegnataria ha condiviso i rilievi, chiedendo dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto e l’improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. La disposizione si coordina con l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario incaricato della gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile ha distinto le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio precisa il criterio di discrimine: quando la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile con debito di custodia, soggetta a conto. I beni giacenti presso gli uffici e le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono invece esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino secondo il modello di legge. La stessa consegnataria ha dichiarato di condividere i rilievi istruttori.
Ne consegue che sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio è dunque improcedibile; essendo limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, il Collegio dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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