Pensione di inabilità e requisito contributivo triennale nella PA (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 295 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di inabilità dei dipendenti pubblici, il requisito dell’anzianità contributiva di tre anni nel quinquennio precedente va computato con riferimento alla decorrenza della pensione di inabilità, non alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di domanda presentata dopo la cessazione dal servizio, la decorrenza coincide con il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Ne consegue che la domanda tardiva, in quanto non sorretta dal requisito contributivo alla data di possibile decorrenza, è inammissibile, restando assorbite le questioni sul requisito sanitario.
Il Fatto
Il ricorrente, ex collaboratore scolastico di ruolo presso un istituto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è cessato dal servizio il 31.12.2021 per inidoneità fisica permanente assoluta accertata ai sensi dell’art. 55-octies del d.lgs. n. 165/2001. Dal 01.01.2022 è titolare di pensione di inabilità in cumulo, categoria IOCUM.
Il 09.11.2024 ha presentato domanda amministrativa per ottenere la pensione di inabilità di cui all’art. 2, co. 12, della legge n. 335/1995. Non essendo intervenuto provvedimento espresso entro 120 giorni, si è formato il silenzio-rigetto e il ricorrente ha adito la Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del diritto dalla data di quiescenza, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto per difetto del requisito contributivo.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto la disciplina di riferimento. L’art. 2, co. 12, della legge n. 335/1995 ha esteso al pubblico impiego la pensione di inabilità già prevista per il settore privato dall’art. 2 della legge n. 222/1984. Le modalità applicative sono dettate dal D.M. n. 187/1997 che, all’art. 2, richiede: anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione; risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio; riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
I requisiti controversi sono quello contributivo e quello sanitario. La Corte afferma che l’accertamento del primo ha priorità logica rispetto al secondo. L’INPS ha sostenuto che il ricorrente, avendo presentato domanda quasi tre anni dopo la risoluzione del rapporto, non possiede il requisito dei tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione. Parte ricorrente ha replicato che il computo va riferito alla data di cessazione dal servizio.
Il giudice ricostruisce il quadro normativo. Il terzo periodo dell’art. 2, co. 12, richiama i requisiti contributivi previsti per la pensione di inabilità dal settore privato; il quarto periodo rinvia a un decreto attuativo. L’art. 2, lett. a), del D.M. n. 187/1997 richiede cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità. L’art. 8, co. 2, dello stesso decreto stabilisce che la pensione decorre dalla data di risoluzione del rapporto, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda se inoltrata dopo la risoluzione.
La Corte osserva che il requisito è del tutto parallelo a quello previsto per il settore privato dall’art. 4, co. 1, della legge n. 222/1984, che richiama l’art. 9, co. 1, n. 2, del R.D.L. n. 636/1939, conv. nella legge n. 1272/1939, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 218/1952: tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione. Le due formulazioni sono sovrapponibili. La costante giurisprudenza contabile d’appello — Sez. I App. nn. 217/2016, 458/2017, 391/2022; Sez. II App. nn. 648/2014 e 1085/2016; Sez. III App. n. 293/2018 — impone di computare il requisito dalla decorrenza della pensione. Poiché il rapporto è cessato il 31.12.2021 e la domanda è del 09.11.2024, la decorrenza utile è il 01.12.2024 e il requisito triennale difetta. Il ricorso è rigettato, con assorbimento delle altre questioni e condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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