Nessuna colpa grave del secondo operatore per la cartella clinica incompleta (Corte dei Conti Sez. II App. n. 179 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto derivante da condanna dell’amministrazione sanitaria in sede civile, i canoni di accertamento restano quelli propri della responsabilità contabile e l’onere della prova grava sulla Procura, che deve allegare e provare la condotta illecita, il danno, l’elemento soggettivo e il nesso eziologico. Il regime probatorio del giudizio civile, improntato alla responsabilità contrattuale della struttura ex art. 1218 c.c., non è trasponibile nel giudizio contabile, dove non opera alcun onere di prova liberatoria in capo al convenuto. La colpa grave richiesta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 non può essere presunta e va accertata con giudizio prognostico ex ante e in concreto. Il secondo operatore chirurgico non risponde della incompletezza della cartella clinica, la cui regolare compilazione spetta al primario ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 128/1969.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un parto cesareo eseguito nel 2004, programmato insieme a un intervento di sterilizzazione tubarica per il quale la paziente aveva prestato consenso scritto. La sterilizzazione non venne praticata e la donna, rimasta nuovamente incinta, scelse successivamente di interrompere la gravidanza. Il Tribunale civile condannò l’Azienda sanitaria al risarcimento del danno.

La Procura regionale convenne in giudizio il medico, secondo operatore, per il rimborso della metà della somma liquidata, qualificandola come danno erariale da condotta gravemente colposa. La Sezione regionale assolse il convenuto, escludendo la colpa grave. La Procura propose appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame per asserita genericità dei motivi, ritenendo che l’atto di appello individui i fatti processuali erroneamente valutati e la linea interpretativa preferibile, così rispettando l’art. 190 c.g.c. Ha poi precisato che il thema decidendum, in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum, è circoscritto all’omessa informazione della paziente sul mancato intervento e alla carente annotazione nella documentazione clinica, restando coperta da giudicato ogni altra statuizione.

Nel merito, la Corte ha ribadito la netta distinzione tra responsabilità civile e contabile. In sede civile la struttura risponde ex art. 1218 c.c. e su di essa grava la prova dell’esatto adempimento; nel giudizio di rivalsa contabile, invece, l’onere probatorio incombe esclusivamente sulla Procura, che deve dimostrare la violazione di uno specifico obbligo di servizio. Il richiamo alle risultanze del giudizio civile non è quindi sufficiente: quella sentenza, resa in assenza del medico, non spiega alcuna efficacia vincolante in sede contabile.

Il Collegio ha escluso che la condotta omissiva contestata sia riferibile all’appellato. La cartella clinica e la scheda di dimissione risultano compilate e sottoscritte dal primo operatore e dal medico dimettente; il secondo operatore non era tenuto alla loro redazione, né ne risultava prevista la firma. Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 128/1969, responsabile della regolare tenuta della cartella è il primario.

La Corte ha inoltre rilevato che all’epoca dei fatti l’obbligo di acquisire per iscritto la revoca del consenso non era previsto dalla legge, essendo stato introdotto solo dall’art. 1, comma 4, della legge n. 219/2017, successiva ai fatti. Il richiamo al d.m. n. 380 del 2000 è stato giudicato non dirimente, poiché la codifica degli interventi non eseguiti si riferisce al ricovero programmato per un trattamento specifico, nella specie il taglio cesareo. Manca infine la prova del nesso causale tra la carente annotazione e la successiva gravidanza.

Esclusa la colpa grave, l’appello è stato rigettato con liquidazione delle spese a favore dell’appellato, a carico dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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