Partecipazione a CER e controllo Corte dei conti sul Tusp (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 128 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisto di una partecipazione societaria da parte di un ente locale integra un atto deliberativo soggetto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, allo scrutinio preventivo della Sezione regionale di controllo, che si colloca nel passaggio tra la determinazione pubblicistica di assumere la qualità di socio e la sua attuazione con strumenti privatistici. Il controllo ha ad oggetto la conformità dell’atto ai parametri dei commi 1 e 2 dell’art. 5, nonché agli artt. 4, 7 e 8 del Tusp, e richiede un’analitica motivazione su necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria e compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. La funzione non si estende alle operazioni societarie straordinarie compiute nella qualità di socio già assunta. La coesistenza di un impegno finanziario esiguo non esonera l’ente dalla verifica costante della sostenibilità finanziaria oggettiva e della convenienza economica dell’operazione.

Il Fatto

Il Comune di Sona ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’adesione alla Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L., mediante sottoscrizione di una quota associativa una tantum di € 25,00. L’atto individua nella cooperativa il partner tecnico e il soggetto aggregatore territoriale energetico, all’esito di un avviso esplorativo al quale ha risposto un solo soggetto.

La delibera è stata sottoposta a consultazione pubblica e trasmessa all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento. La questione attiene alla verifica dei presupposti giuridici ed economici della scelta di acquisire la qualità di socio in una comunità energetica rinnovabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione di controllo introdotta dalla novella del 2022. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, il Collegio qualifica l’intervento come peculiare attività di controllo di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti, destinata a scrutinare i presupposti della scelta prima della sua attuazione privatistica. Il perimetro oggettivo copre la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni, mentre resta estranea la sottoscrizione di aumenti di capitale nella qualità di socio, secondo la deliberazione delle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022. Nel caso concreto, il Comune assume per la prima volta la qualifica di socio, sicché il parere è dovuto.

Sul piano tipologico e finalistico, l’adesione a una società cooperativa a responsabilità limitata rientra tra quelle consentite dall’art. 3 Tusp. L’oggetto statutario — produzione, condivisione, accumulo e vendita di energia da fonti rinnovabili — è riconducibile all’art. 4, commi 2 e 7, Tusp. La normativa europea e nazionale in tema di comunità energetiche riconosce un principio di libertà della forma, purché il soggetto sia autonomo e rispetti il principio delle porte aperte; la veste cooperativa è ritenuta la più idonea a garantirlo. La produzione di energia da fonti rinnovabili è qualificata come attività di interesse pubblico.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, il Collegio distingue l’accezione oggettiva, relativa all’equilibrio economico-finanziario della società, da quella soggettiva, riferita alla situazione dell’ente. Il Comune espone risultati di cassa e di amministrazione positivi e un avanzo libero. Tuttavia la copertura della spesa, di valore minimo, non è allo stato valutabile, essendo prevista una variazione di bilancio successiva al parere. Il piano previsionale 2023-2026 è giudicato completo, ma i bilanci depositati mostrano scostamenti rilevanti: ricavi inferiori, risultato in perdita nel 2023 e immobilizzazioni lontane dalle stime. Il Collegio invita quindi l’ente a valorizzare l’evoluzione effettiva delle variabili e a garantire la neutralità finanziaria dell’operazione.

Sulla convenienza economica e sui principi di efficienza, efficacia ed economicità, la relazione motiva l’esternalizzazione con la carenza di personale e di dotazione software. Manca però una quantificazione previsionale dei vantaggi e una descrizione analitica di costi e ricavi: l’ente ha fornito solo alcuni dettagli economici. La Sezione richiama l’art. 5, comma 2, Tusp e l’assenza di aiuti di Stato, aspetto per cui l’obbligo motivazionale è soddisfatto.

In esito, il Collegio non ravvisa elementi ostativi all’acquisto, con le precisazioni sui paragrafi della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, e dispone la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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