Danno erariale per mancata realizzazione del progetto finanziato e revoca del contributo (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 74 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce danno erariale la mancata realizzazione del programma imprenditoriale finanziato con contributo pubblico, quando il beneficiario ometta la rendicontazione delle spese e non restituisca l’anticipo dopo la formale revoca del beneficio. Il danno assume carattere “funzionale” e si perfeziona nello sviamento delle risorse dagli scopi istituzionali cui erano destinate, a prescindere dalla prova dell’illegittima erogazione del finanziamento. La condotta è connotata da dolo quando il beneficiario scientemente trattiene le somme senza adempiere agli obblighi connessi, anche successivamente alla decadenza dal beneficio. Restano escluse dal risarcimento le spese di istruttoria e di iscrizione a ruolo, trattandosi di costi interni del procedimento amministrativo o attinenti all’autonoma procedura esecutiva.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il beneficiario di un finanziamento concesso dalla Regione Toscana sul fondo POR FESR 2014-2020, per l’apertura di un’attività di noleggio autoveicoli con conducente. Dopo l’erogazione dell’anticipo dell’80% del contributo, pari a € 19.200,00, il beneficiario cedeva la società e l’attività non veniva mai avviata. L’ente gestore avviava il procedimento di revoca per mancata rendicontazione delle somme percepite, e la Regione revocava il contributo disponendo il recupero dell’acconto versato oltre le spese di istruttoria. Non risultavano pagamenti, richieste di rateizzo o dichiarazioni fiscali da parte della società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio preliminarmente dichiara la contumacia delle parti convenute, non costituite nonostante la rituale notificazione dell’atto di citazione.
Quanto alla giurisdizione contabile, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui sussiste ogniqualvolta il privato, cui siano erogati fondi pubblici, incida negativamente sul programma imposto dalla P.A., determinando uno sviamento dalle finalità perseguite. La magistratura contabile assegna natura decisiva alla mancata realizzazione degli scopi della contribuzione, irrilevanti essendo la qualità del soggetto gestore e il titolo del rapporto.
Nel merito, la Corte distingue il danno erariale “genetico”, che si perfeziona nel momento dell’indebita percezione del finanziamento per falsa dichiarazione dei requisiti, dal danno “funzionale”, che si realizza quando i fondi vengono sviato a fini diversi da quelli di legge. Nella specie, pur non essendo stata raggiunta la prova dell’illegittima erogazione, il danno risulta integrato dalla mancata rendicontazione e dalla mancata realizzazione del programma, sintomo dello sviamento delle risorse ricevute. La condotta è illecita perché contraria ai vincoli del bando, che prevedono la decadenza e la revoca per il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario, con conseguente rimborso forfettario.
L’elemento soggettivo è il dolo, desunto dalla volontà di beneficiare dell’erogazione senza adempiere agli obblighi e dall’omissione voluta di ogni attività restitutoria, anche dopo la decadenza. Il nesso causale è diretto e immediato, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta e il pregiudizio della finanza pubblica. La Corte esclude l’applicazione del potere riduttivo introdotto dalla legge n. 1/2026, perché la condotta è connotata da dolo.
Il Collegio condanna i convenuti in solido al pagamento di € 19.200,00, oltre rivalutazione e interessi legali, rigettando le richieste relative alle spese di istruttoria e di iscrizione a ruolo, non adeguatamente supportate sotto il profilo del nesso causale e riferibili ai costi interni del procedimento amministrativo o all’autonoma procedura esecutiva di recupero.
Nota della Redazione
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